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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29295/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di applicazione del regime di sorveglianza particolare per la durata di tre mesi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente contestava: a) la mancata valutazione delle sue ripetute affermazioni di innocenza e l'assenza di prova che lo riconducesse all'aggressione del 21/05/2021; b) la violazione del principio del ne bis in idem perché era già stato sanzionato disciplinarmente per lo stesso fatto; c) la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14-bis che, secondo il ricorrente, presupporrebbe reiterazione delle condotte; d) la mancata cassazione di singole prescrizioni del provvedimento amministrativo ritenute illegittime, con la motivazione del Tribunale che non le aveva eliminate perché il regime stava per scadere.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili relativi al ne bis in idem e alla necessità di reiterazione delle condotte: ha confermato che la sorveglianza particolare ha natura eminentemente preventiva e può fondarsi anche su una singola condotta che comprometta la sicurezza o l'ordine (il riferimento testuale ".\.comportamenti [che] compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti\"\" è stato interpretato in senso descrittivo). Tuttavia il ricorso è stato accolto per vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata: il giudice a quo non ha adeguatamente verificato la riconducibilità al reclamante della condotta aggressiva (si è limitato a segnalare l'assenza di registrazioni utili) e non ha cassato le limitazioni ritenute ingiustificate, motivando la mancata pronuncia con la prossima scadenza del regime, ragione ritenuta non fondata. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-bis, comma 1, lett. a)

    "comportamenti [che] compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti"

    La norma è stata interpretata come previsione di natura preventiva, non necessariamente fondata su reiterazione delle condotte: può giustificare l'adozione del regime di sorveglianza particolare anche in presenza di una singola condotta idonea a compromettere l'ordine interno

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-quater, comma 4

    Richiama il divieto di prescrizioni eccessive: il sindacato giudiziale deve verificare l'assenza di restrizioni vietate o di misure che inaspriscano il regime al punto da ledere diritti essenziali o tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità

  • Protocollo 7 CEDU, art. 4 (divieto di ne bis in idem)

    Il principio del ne bis in idem si applica solo a procedure di natura penale secondo i criteri di Engel; la Corte ha ritenuto che il procedimento disciplinare e la misura di sorveglianza particolare perseguono finalità diverse (repressiva vs preventiva) e quindi il divieto non opera tra di essi

  • Giurisprudenza Corte EDU - Engel criteria e pronunce (es. GC, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania)

    I c.d. Engel criteria servono per stabilire la natura "penale" o meno di una procedura ai fini del ne bis in idem: la Corte ha applicato tali criteri per escludere la rilevanza del ne bis in idem nel confronto tra sanzione disciplinare e misura di sorveglianza preventiva

  • Riferimenti giurisprudenziali nazionali citati

    Sono richiamati precedenti della Corte di Cassazione (es. su controllo giudiziale effettivo anche in vista di possibili riedizioni del potere, con riferimenti ad art. 41-bis per questioni analoghe) a sostegno del principio secondo cui permane l'interesse del detenuto al sindacato sulla legittimità della misura anche se la stessa è ormai scaduta

Massime di principio

  • La sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. ha natura prevalentemente preventiva e può essere adottata anche in relazione a una singola condotta, se tale condotta è idonea a compromettere l'ordine o la sicurezza interna
  • Il divieto di ne bis in idem (art. 4 Protocollo 7 CEDU) non trova automaticamente applicazione tra sanzione disciplinare e misura di sorveglianza preventiva: occorre applicare i "Engel criteria" per accertare la natura penale della misura
  • Il giudice che esamina il reclamo contro la sorveglianza particolare deve verificare concretamente la riconducibilità della condotta al detenuto; non è sufficiente registrare la mera assenza di prove audiovisive
  • Il giudice deve eliminare o cassare eventuali prescrizioni illegittime del provvedimento amministrativo anche se la misura impugnata è prossima alla scadenza: la scadenza non esclude il sindacato giurisdizionale e non può giustificare il non decidere
  • Il controllo giurisdizionale comprende anche la verifica che non siano imposte restrizioni vietate dall'art. 14-quater, comma 4, e che non si siano adottati provvedimenti tali da ledere diritti essenziali o costituire trattamenti contrari al senso di umanità

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