Cassazione Penale, Sentenza n. 29291/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più censure: 1) nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua albanese ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e illegittimità nel diniego di rinnovazione istruttoria (testimoni indicati dalla difesa n.10-13), mancata nomina di perizia balistica e impossibilità di visionare due cassette VHS; criticità sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in incidente probatorio da Lulzim Kaci, Vesel Paci e Fatmir Gjieta (presunta irreperibilità e mancata citazione internazionale ai sensi dell'art. 727 c.p.p.); 3) e 4) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'alibi fornito dal teste Lanna, agli accertamenti medico-legali e balistici, alla posizione della vittima al momento dello sparo e alla configurazione della scriminante della legittima difesa o di una diversa qualificazione del fatto (omicidio colposo o preterintenzionale).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione, avendo il giudice di merito adeguatamente accertato la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e in mancanza di un pregiudizio concreto. Ha invece accolto in parte il ricorso con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vesel Paci e Fatmir Gjieta: i giudici di merito non hanno effettuato ricerche adeguate all'estero né disposto la citazione secondo le modalità internazionali (art. 727 c.p.p.), pur essendo dagli atti emergenti indizi di rimpatrio/estradizione; conseguentemente quelle dichiarazioni non potevano essere utilizzate mediante lettura. Per tali ragioni la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Le altre censure sono state dichiarate assorbite (non decise nel merito) ma non precluse per il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Garantisce diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali solo per l'imputato che non conosce la lingua italiana; la mancata traduzione non determina automaticamente la nullità della sentenza se non emerge un pregiudizio concreto alla difesa
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: l'ammissione di nuove prove è consentita se decisive; il giudice può valutare ammissibilità e rilevanza delle prove nuove e motivare il diniego
art. 512 cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti; tali dichiarazioni, se rese in precedenza, non sono automaticamente utilizzabili in appello se il dichiarante è irreperibile e non sono state eseguite ricerche appropriate
art. 511 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in incidente probatorio: la lettura dei verbali è consentita solo dopo l'esame della persona che li ha resi, salvo condizioni tassative
art. 727 cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità di citazione e di esame dei testimoni all'estero (rogatorie internazionali); se esistono elementi che collegano il teste al paese estero, il giudice deve attivare le ricerche/rogatorie prima di dichiarare l'irreperibilità
art. 178 cod. proc. pen.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c
Indica le sanzioni per violazioni relative all'assistenza dell'imputato; la sanzione rilevante è collegata all'effettivo pregiudizio subito dalla difesa
art. 6 CEDU (richiamata)
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Fondamento del diritto a un giusto processo e del coordinamento interpretativo tra norme processuali nazionali che tutelano il contraddittorio e l'assistenza linguistica
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali non comporta automaticamente nullità: è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio per il diritto di difesa; il giudice valuta la conoscenza effettiva della lingua da parte dell'imputato
- Quando un testimone straniero risultava rimpatriato o residente all'estero, il giudice deve compiere ricerche adeguate anche all'estero e, se necessario, attivare la rogatoria ai sensi dell'art. 727 c.p.p.; in mancanza, le dichiarazioni raccolte possono risultare inutilizzabili
- Le dichiarazioni rese in incidente probatorio non sono automaticamente pienamente utilizzabili nel successivo giudizio se il dichiarante non viene esaminato: la lettura dei verbali richiede che l'esame sia impossibile o che le parti abbiano concordato la piena utilizzabilità
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello su prove già acquisite deve essere motivatamente disposta quando i precedenti dati probatori sono incerti e la prova richiesta è decisiva; il diniego è sindacabile in cassazione solo se privo di motivazione logica
- La richiesta di perizia in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice: può essere negata se il nuovo accertamento non appare idoneo a dirimere i punti controversi o se la sua utilità è solo apparente
- In caso di violazioni procedurali rilevanti relative all'utilizzabilità di mezzi probatori essenziali (es. omissione di ricerche all'estero per testi decisivi), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il giudizio per consentire la regolarizzazione e la verifica piena del contraddittorio
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