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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29292/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Crotone che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso. Il ricorrente contestava la mancata esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari, in particolare l'assenza di un giudizio sull'attualità del pericolo di recidiva e la non convincente valutazione del rischio di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un autonomo e coerente giudizio motivato sulle esigenze cautelari, richiamando elementi quali le dichiarazioni dei migranti, il riconoscimento fotografico e le fotografie che ritraevano l'indagato alla guida dell'imbarcazione, nonché il consistente numero di migranti (87) trasportati, l'assenza di fissa dimora e la concreta probabilità di nuove condotte delittuose e di inquinamento probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento della procedura di riesame dell'ordinanza cautelare; utilizzata per inquadrare il tipo di impugnazione del provvedimento che ha disposto la custodia cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata dalla difesa e valutata dalla Corte nell'esame di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che prevede l'obbligo di comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto l'imputato; la Corte dispone la trasmissione del presente provvedimento ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini)

    Richiamata per il principio che il pericolo di recidiva è "attuale" quando la prognosi indica probabilità di devianze prossime al momento di applicazione della misura; non è necessaria la specificazione di un'imminente occasione delittuosa, bastando una valutazione prognostica fondata su elementi concreti.

Massime di principio

  • Il pericolo di recidiva ai fini cautelari può essere ritenuto "attuale" sulla base di una valutazione prognostica: non è richiesta l'individuazione di una specifica occasione imminente per delinquere, ma elementi concreti che rendano probabile una ripetizione della condotta.
  • Il rischio di inquinamento probatorio giustifica misure cautelari severe quando emergono elementi che indicano che i testimoni potrebbero essere indotti a modificare le loro dichiarazioni (es. pressioni degli scafisti), specialmente in contesti con persone facilmente non rintracciabili come migranti irregolari.
  • L'assenza di fissa dimora è un elemento rilevante nella valutazione sulla non applicabilità di misure alternative (es. domiciliari) e può sostenere la scelta della custodia in carcere se connessa alle esigenze cautelari.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito del giudice del riesame con una diversa prospettazione fattuale: se la motivazione del giudice del riesame è coerente e adeguata, il ricorso per cassazione volto a proporre un giudizio alternativo sui fatti è inammissibile.
  • Elementi probatori obiettivi (più dichiarazioni concordanti, riconoscimenti fotografici, immagini che ritraggono l'indagato in condotte rilevanti, e l'alto numero di persone coinvolte) rafforzano la giustificazione della misura cautelare custodiale.

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