Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p. per non essersi presentato alla Questura di Pescara su invito per la verifica della regolarità del soggiorno. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) sostenendo che la giurisprudenza esclude la punibilità quando si tratta di inviti connessi a procedure di espulsione: solo l'ordine del Questore e la procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 possono dar luogo agli obblighi, mentre l'invito in esame era stato emesso da un agente e non dal Questore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. La Corte ha affermato che lo straniero non è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. quando l'invito a presentarsi è collegato a verifiche o attività preliminari in tema di immigrazione e non sostituisce l'ordine di allontanamento del Questore previsto dall'art. 14 del d.lgs. 286/1998; inoltre la qualifica di persona indiziata ai sensi dell'art. 10-bis del d.lgs. 286/1998 è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 650 c.p. nel senso che il relativo illecito non si applica allo straniero che non ottempera a un invito connesso a procedure di verifica/immigrazione quando tale invito non è sostitutivo dell'ordine formale di allontanamento del Questore.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Norma citar per inquadrare i motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione sono stati invocati per contestare la correttezza dell'applicazione dell'art. 650 c.p.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la sequenza procedimentale prevista per l'ordine di allontanamento del Questore è insostituibile e non può essere surrogata da altri atti o inviti emessi da soggetti diversi.
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
La qualifica di persona indiziata ai sensi di questa norma implica che lo straniero sia parte di una procedura amministrativa/espulsiva e tale situazione è incompatibile con l'applicazione di ulteriori ingiunzioni sanzionabili penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato nel testo in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; usato per delimitare la portata del motivo esposto in cassazione.
Massime di principio
- L'art. 650 c.p. non è applicabile quando il mancato adempimento riguarda un invito collegato a verifiche amministrative/di immigrazione che non costituiscono l'ordine formale di espulsione del Questore.
- Occorre verificare sempre l'autorità che ha emesso l'invito: un atto di un agente o di uffici diversi dal Questore non sostituisce l'ordine previsto dall'art. 14 del d.lgs. 286/1998 e, quindi, non legittima sanzioni penali ex art. 650 c.p.
- Se lo straniero è soggetto a procedimento amministrativo di espulsione (art. 10-bis d.lgs. 286/1998), la sua posizione è tutelata da regole specifiche e non può essere punita con strumenti penali diversi previsti per la pubblica sicurezza.
- In ipotesi simili il giudice deve accertare la natura e la fondatezza dell'atto che impone l'obbligo (ordine del Questore vs. semplice invito/convocazione) prima di applicare norme penali; l'assenza di un formale provvedimento di espulsione comporta spesso l'insussistenza del fatto penalmente rilevante.
- Per la difesa: documentare chi ha emesso l'invito, la sua natura formale/informale e l'avvio o meno della procedura di espulsione è cruciale per ottenere l'annullamento per insussistenza del fatto.
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