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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20551/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il pagamento del prezzo di una fornitura di materiali per pavimentazioni e accessori. La società acquirente si è opposta deducendo che parte della merce era non conforme all’ordine, di colore errato, incompleta o difettosa e consegnata in ritardo; ha inoltre proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto definire transattivamente la pretesa della propria cliente finale, cui le mattonelle erano destinate. Il tribunale ha rigettato l’opposizione. In appello, la società acquirente ha lamentato, tra l’altro, l’errata distribuzione dell’onere della prova; la corte d’appello ha accolto il gravame, ha ritenuto provato un parziale inadempimento della venditrice, ha liquidato equitativamente il danno e, operata la compensazione tra il credito della venditrice per il prezzo e quello della compratrice per i danni, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la venditrice al pagamento del residuo. La società venditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della motivazione e mancata distinzione tra vizi e mancanza di qualità; violazione dell’art. 1226 c.c. per liquidazione equitativa senza i presupposti; omesso esame di fatti decisivi per aver trascurato documenti che proverebbero consegna conforme e tempestiva; violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea attribuzione dell’onere probatorio circa i vizi della merce; violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante la reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul riparto dell’onere della prova nell’inadempimento contrattuale e, in particolare, nella compravendita di beni mobili: il compratore può limitarsi ad allegare l’inesatto adempimento o la presenza di vizi, mentre il venditore deve provare di aver adempiuto esattamente, anche dimostrando la conformità del bene alle caratteristiche pattuite o del tipo normalmente prodotto. Ha inoltre affermato che l’accertamento in fatto circa l’esistenza di una parte di fornitura viziata non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi, vizio che nel caso concreto non era stato specificamente dedotto. È stata ritenuta legittima anche la liquidazione equitativa del danno, perché il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c. presuppone implicitamente l’impossibilità di una precisa quantificazione e la sua applicazione era sorretta dal materiale probatorio. Infine, la Corte ha confermato la condanna alle spese in favore della controricorrente, osservando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello esponeva, secondo la Corte, un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta legittima in presenza dell’accertata esistenza del pregiudizio e dell’impossibilità di una sua esatta quantificazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui criteri di prova, di liquidazione del danno e di regolazione delle spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo quando sia stato completamente trascurato un fatto storico decisivo, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Nella compravendita di beni mobili, a fronte dell’allegazione dell’inesatto adempimento da parte del compratore, grava sul venditore l’onere di provare l’esatto adempimento e la conformità della merce.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato in via generale per ribadire che, quando venga eccepito l’inadempimento, i ruoli probatori si invertano secondo la struttura della domanda e dell’eccezione.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato per affermare che il risarcimento è dovuto anche nel caso di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1490 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa venduta.

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato per ricomprendere anche l’ipotesi di mancanza delle qualità essenziali della cosa venduta.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per indicare che il risarcimento è dovuto anche nelle ipotesi di inadempimento rilevanti ai fini della risoluzione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata qualificata come potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile per il solo fatto della mancata esplicita motivazione del mancato uso di tale facoltà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. S.U. n. 13533 del 2001

    Richiamata come fondamento del criterio generale di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di adempimento o risarcimento fondato su inadempimento contrattuale, il creditore deve allegare la fonte del rapporto e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo rappresentato dall’esatto adempimento.
  • Quando viene dedotto un inesatto adempimento nella compravendita di beni mobili, il compratore può limitarsi ad allegare la non conformità o il vizio della merce; il venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato, deve provare di aver consegnato beni conformi alle caratteristiche pattuite o del tipo normalmente prodotto.
  • L’accertamento in fatto sulla presenza di vizi o sulla parziale inesattezza della prestazione è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non mediante una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il danno sia accertato nell’an ma non sia possibile una precisa quantificazione; il ricorso all’equità presuppone implicitamente tale impossibilità.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la decisione di porre le spese a carico di una parte non è censurabile solo perché non sia stata espressamente motivata la mancata compensazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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