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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32967/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un albergo: il committente aveva affidato la direzione lavori a un architetto e i lavori a un'impresa a prezzo forfait, salvo opere aggiuntive espressamente e formalmente autorizzate. L'impresa aveva poi preteso e ottenuto in primo grado il pagamento di una somma maggiore per asserite lavorazioni extra, basandosi anche su documenti sottoscritti dal direttore dei lavori. Il committente ha quindi agito contro l'architetto chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento del mandato professionale, sostenendo di aver pagato all'impresa somme eccedenti proprio a causa dell'illegittima autorizzazione dei lavori extra. In appello e poi in cassazione ha dedotto, in sintesi: errata valorizzazione del giudicato esterno formatosi in altro giudizio; errata limitazione del danno risarcibile alla differenza tra quanto pagato e il minor costo eventualmente ottenibile; violazione delle norme processuali sull'ampliamento della domanda; omesso esame del contratto di appalto e falsa applicazione delle norme sulla rappresentanza e sul mandato; erronea conferma della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in particolare, difetto di specificità dei motivi, mancata corretta correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, mancata dimostrazione delle condizioni per dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, e sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno; la Corte non ne ha accolto la censura perché il ricorso non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1701 c.c.

    invocato dal ricorrente insieme agli artt. 1372 e 1711 c.c. per sostenere i limiti dei poteri del mandatario/procuratore; la Corte non esamina nel merito la doglianza per inammissibilità.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dal ricorrente in collegamento ai limiti di efficacia del contratto e dei poteri del direttore dei lavori; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1711 c.c.

    invocato per sostenere che il mandatario che eccede il mandato debba rispondere dell'intero pregiudizio; la Corte non decide nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di mutatio libelli in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della sufficienza dell'originaria domanda e delle allegazioni; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1388 c.c.

    invocato sulla vincolatività del contratto concluso dal rappresentante nei limiti dei poteri conferiti; la doglianza è stata ritenuta inammissibile e comunque non utile a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in tema di lite temeraria; la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità del motivo con cui si contestava la condanna, senza rivedere il merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi; il mancato rispetto comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura per violazione di legge è inammissibile se non raffronta la motivazione impugnata con la giurisprudenza di legittimità o non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, per denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione di norme di diritto senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza spiegare perché l'orientamento giurisprudenziale richiamato debba essere mutato.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: occorre indicare con precisione i fatti rilevanti, i poteri o limiti dedotti, gli atti processuali in cui le argomentazioni sarebbero state già formulate e la decisività delle censure; la genericità comporta inammissibilità.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile se il ricorrente non indica e confronta le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura che, sotto forma di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • La contestazione sull'efficacia del giudicato esterno o sulla corretta qualificazione dei poteri del mandatario/procuratore non può essere accolta se non è dimostrato in modo specifico che la decisione impugnata abbia effettivamente fondato il proprio esito su una premessa giuridica erronea e decisiva.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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