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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una transazione stipulata tra le parti per definire pregresse pendenze concernenti impianti di distribuzione carburanti e attività accessorie. In base all'accordo, la società cessionaria doveva corrispondere una somma di denaro e la controparte doveva trasferire alcuni beni e attrezzature connesse a un impianto di autolavaggio e a un car wash. La cessionaria, convenuta in monitorio per il pagamento di euro 50.000, si opponeva deducendo l'inadempimento della controparte, in particolare perché i beni ceduti non sarebbero stati urbanisticamente regolari e avrebbero quindi impedito o reso inutile l'adempimento. Il Tribunale, espletata c.t.u., qualificava il negozio come compravendita o comunque come transazione mista con disciplina prevalente della vendita, riteneva essenziale la regolarità urbanistica dei beni e accoglieva l'opposizione, revocando il decreto e condannando l'opponente. La Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1965 c.c., sostenendo che l'accordo fosse una transazione pura e non mista, e che la cessione dei manufatti fosse irrilevante rispetto alla definizione della lite; 2) violazione dell'art. 1375 c.c., contestando che la buona fede imponesse la consegna di beni pienamente regolari dal punto di vista urbanistico e sostenendo che i beni non fossero difformi, ma solo privi di fine lavori; 3) violazione dell'art. 936 c.c., contestando l'esclusione dell'indennizzo per le opere sul fondo altrui e la qualificazione del box come costruzione soggetta a distanze legali; 4) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che l'eccezione di inadempimento fosse infondata perché le opere erano sanabili, i costi modesti e già assunti dal ricorrente, sicché il credito azionato sarebbe stato esigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato l'accordo come transazione mista e, applicando la teoria della prevalenza, aveva legittimamente assoggettato la clausola di trasferimento dei beni alla disciplina della compravendita. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, poiché esso mirava a una rivalutazione del fatto e non coglieva la ratio decidendi, basata sull'interpretazione del contratto e sul richiamo alla buona fede come criterio per imporre la consegna di beni urbanisticamente regolari. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato, perché tendeva a contestare accertamenti di fatto e perché l'art. 936 c.c. è stato ritenuto inapplicabile sia per la presenza di un rapporto contrattuale tra le parti sia perché le opere erano abusive, con conseguente esclusione di qualsiasi indennizzo. Anche il quarto motivo è stato ritenuto palesemente inammissibile, essendo diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito sull'eccezione di inadempimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    La transazione può comprendere anche rapporti diversi da quello oggetto della lite; quando l'accordo contiene sia reciproche concessioni transattive sia un trasferimento oneroso di beni, occorre verificare se si tratti di negozio misto e, in tal caso, applicare la disciplina del contratto prevalente per gli elementi corrispondenti.

  • art. 1375 c.c.

    Il principio di buona fede è stato usato come criterio per ritenere che, nel trasferimento di beni, debba essere garantita la loro regolarità urbanistica, se ciò risulta coerente con il contenuto e la funzione dell'accordo.

  • art. 936 c.c.

    La norma sull'accessione non si applica quando chi ha costruito non è un terzo rispetto al proprietario del fondo, ma è legato a quest'ultimo da un rapporto contrattuale; inoltre l'abusività delle opere esclude il diritto a indennizzo.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento opera su un piano diverso dalla valutazione dell'importanza dell'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione; nel caso concreto, la mancanza di regolarità urbanistica dei beni legittimava il rifiuto del pagamento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in contrapposizione all'art. 1460 c.c., serve a valutare l'importanza oggettiva dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

  • art. 1477 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare che il venditore deve consegnare anche i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa, con rilievo della regolarità urbanistica del bene ceduto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di un contratto misto, la disciplina applicabile va individuata in quella del contratto tipico cui sono riconducibili gli elementi prevalenti, ferma la possibilità di applicare le regole degli altri tipi negoziali per gli aspetti compatibili e per le pattuizioni ad essi riconducibili.
  • Quando una convenzione contiene insieme una definizione transattiva di una lite e un trasferimento oneroso di beni, il giudice deve verificare se la causa concreta sia un negozio misto o una mera combinazione di negozi collegati; da tale qualificazione dipende la disciplina applicabile alle singole clausole.
  • Nel trasferimento oneroso di beni, la regolarità urbanistica può assumere rilievo quale obbligo dell'alienante se risulta coerente con il contenuto del contratto e con la sua funzione economico-sociale, anche alla luce della buona fede nell'esecuzione del rapporto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove; sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a contestare gli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • L'art. 936 c.c. non opera quando l'opera sul fondo altrui sia stata realizzata in esecuzione di un rapporto contrattuale con il proprietario; inoltre, la presenza di opere abusive esclude il diritto dell'autore a conseguire un indennizzo.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. va distinta dalla valutazione dell'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione: la prima richiede il confronto tra le reciproche prestazioni nel rapporto sinallagmatico, mentre la seconda concerne l'idoneità oggettiva dell'inadempimento a compromettere il sinallagma.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneCompravenditaInadempimentoMoraPossesso
RamiContrattiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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