Cassazione Civile, Ordinanza n. 12348/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione proposta da una società in amministrazione straordinaria per ottenere la revoca, ai sensi della legge fallimentare, di un pagamento di euro 2.033.200,00 effettuato a favore di una società francese. L'attrice sosteneva che il pagamento fosse stato eseguito poco prima dell'ammissione alla procedura e della dichiarazione di insolvenza, che non vi fosse un rapporto contrattuale diretto tra le parti e che il pagamento avesse riguardato, in sostanza, un debito altrui riferibile a una controllata legata alla convenuta da un subappalto, con conseguente natura gratuita o comunque anomala dell'atto e revocabilità dello stesso, anche in ragione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della destinataria. La sentenza di primo grado aveva accolto la domanda. In appello la società francese aveva dedotto soprattutto la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado, sostenendo che la notifica via raccomandata internazionale non fosse rituale, che la cartolina di ritorno non consentisse di identificare il ricevente e che non fosse provato il collegamento tra il soggetto che aveva ricevuto il plico e la società destinataria. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo, ritenendo valida la notifica e quindi applicabile il termine breve di impugnazione. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento della prova sulla ritualità della contumacia e della notifica; 2) violazione delle norme sul regime delle notificazioni internazionali e dell'art. 7 del regolamento europeo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare la legge dello Stato richiesto e che non fosse stata dimostrata la regolarità della notifica; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere probatorio pretendendo dalla destinataria di dimostrare l'assenza di collegamento con la società che aveva ricevuto il plico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione rispetto a un error in procedendo e che il travisamento della prova era comunque inammissibile nel caso concreto; ha richiamato il principio secondo cui, per le notifiche a mezzo posta verso altro Stato membro ex art. 14 del regolamento CE n. 1393/2007, non si applicano le formalità maggiori previste dal diritto interno italiano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, per la parte relativa all'applicazione della legge francese, perché la questione era nuova oltre che contraria alla giurisprudenza richiamata. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito perché la Corte ha affermato che non vi era alcuna inversione dell'onere della prova: in presenza della ricezione del plico presso i locali o da soggetti collegati alla persona giuridica destinataria, opera una presunzione di validità della notifica, superabile solo con prova contraria da parte del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società francese, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto contro la sentenza di primo grado. La Corte ha compensato il ricorso sul rilievo che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era valida ai sensi del regolamento europeo sulle notificazioni transfrontaliere e che, quindi, non operava il termine lungo di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale possibile base dell'azione revocatoria proposta dalla procedura, senza specifiche ulteriori statuizioni sul suo contenuto
richiamato quale base, in via principale e subordinata, della domanda di revoca del pagamento
art. 14 Regolamento CE n. 1393/2007
ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente
per le notifiche transfrontaliere a mezzo posta non vanno osservate le formalità maggiori previste dal diritto interno italiano; la validità si valuta secondo il meccanismo europeo e la reciproca fiducia tra servizi postali
art. 7 Regolamento CE n. 1393/2007
la questione dell'applicabilità della legge dello Stato richiesto è stata ritenuta nuova e comunque non idonea a sovvertire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 14
non è stata invertita la regola sull'onere della prova; spetta al destinatario superare la presunzione di validità della notificazione dimostrando i fatti contrari
la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non ha posto a carico della parte un fatto non dovuto, ma ha valutato le risultanze probatorie secondo il loro valore presuntivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come mezzo per censurare un error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate
non operava, perché la notificazione dell'atto introduttivo era valida e quindi l'appello era soggetto al termine breve, risultando tardivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specifica dimostrazione della violazione
artt. 6 e 13 CEDU
invocati dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuti lesi alla luce della validità della notificazione
artt. 670 e ss. code de procédure civile francese
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della legge processuale francese, ma la censura è stata considerata nuova e infondata
Massime di principio
- Nelle notificazioni di atti giudiziari o extragiudiziari verso un altro Stato membro dell'Unione europea eseguite a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 non si applicano le ulteriori formalità previste dal diritto interno italiano per la notificazione a mezzo posta, essendo sufficiente il rispetto del meccanismo europeo e la prova della ricezione secondo le modalità previste dal regolamento.
- Quando la relata di notifica e la documentazione di ricevimento consentono di collegare il plico alla persona giuridica destinataria, opera una presunzione di validità della notificazione; spetta al destinatario fornire la prova contraria dell'assenza dei presupposti per la rituale ricezione.
- In cassazione non è consentito utilizzare il vizio di motivazione per censurare un error in procedendo; il controllo di legittimità sul fatto processuale riguarda la verifica della sussistenza o meno del vizio denunciato, non una rivisitazione della motivazione in sé.
- Le censure di violazione di legge devono indicare in modo specifico le ragioni per cui la decisione impugnata contrasterebbe con le norme invocate; deduzioni generiche o questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
- La parte che intenda contestare la ritualità della notificazione non può limitarsi ad affermarne in astratto l'irregolarità, ma deve allegare e provare gli elementi idonei a superare gli effetti della presunzione di validità riconosciuta dalla giurisprudenza in presenza di ricezione del plico presso la sede del destinatario o da soggetti a esso collegati.
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