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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04961/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per la soppressione di una sede produttiva. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegrazione, con applicazione della tutela risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970; la corte d'appello aveva respinto il reclamo della società. In cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per aver confermato una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e senza prova del quantum; difetto di interesse ad agire e carenza di specificità del ricorso introduttivo, originariamente cumulativo per molti lavoratori poi separato; omessa pronuncia sull'istruttoria relativa alle singole posizioni; erronea interpretazione degli artt. 5 L. n. 223 del 1991 e 3 L. n. 604 del 1966 per non avere escluso la comparazione tra dipendenti di sedi geograficamente distanti; errata applicazione della tutela reintegratoria anziché di quella meramente risarcitoria, assumendo che il vizio fosse solo formale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi già esaminati in precedenti analoghi, ha dichiarato inammissibili o infondati i singoli motivi secondo quanto sintetizzato nella motivazione e ha confermato che la delimitazione della platea dei licenziandi alla sola sede aquilana era illegittima perché fondata su una motivazione standardizzata e non su concrete esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di avvio della procedura; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della tutela prevista per la violazione dei criteri di scelta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma l'illegittimità del licenziamento collettivo già accertata nei gradi di merito, perché il datore di lavoro aveva circoscritto unilateralmente la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede di L'Aquila senza una specifica e adeguata giustificazione tecnico-produttiva e senza una corretta comparazione delle professionalità disponibili nelle diverse sedi aziendali.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità per ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la censura di pronuncia su domanda non proposta o oltre i limiti del petitum.

  • art. 278 c.p.c.

    Invocato contro la ritenuta condanna generica al risarcimento, contestata dalla ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'interesse ad agire dei lavoratori nel ricorso introduttivo cumulativo.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta genericità e indeterminatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione dei vizi processuali denunciati nei motivi di ricorso.

  • art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991

    Interpretato nel senso che, nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, il datore deve rispettare criteri legali di selezione e non può delimitare la platea in modo arbitrario o solo territoriale senza adeguata giustificazione tecnico-produttiva.

  • art. 3 L. n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che la selezione debba tener conto delle esigenze aziendali; la Corte ribadisce che ciò non consente una scelta unilaterale e immotivata dei lavoratori licenziandi.

  • art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991

    Richiamato nel motivo sulla sanzione applicabile; la Corte conferma la corretta applicazione del regime sanzionatorio connesso alla violazione dei criteri di scelta.

  • art. 5, commi 1 e 3, L. n. 223 del 1991

    Richiamato per il sistema di individuazione dei lavoratori e per la disciplina delle conseguenze della violazione dei criteri di scelta.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    Applicato dai giudici di merito come tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento, confermata in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro può circoscrivere la platea dei lavoratori interessati solo se la delimitazione territoriale o funzionale è sorretta da concrete e specifiche esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione di avvio della procedura; una motivazione standardizzata o meramente geografica non è sufficiente.
  • La comparazione ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in mobilità deve tenere conto delle professionalità effettivamente fungibili all'interno dell'organizzazione aziendale; la mera collocazione in sedi diverse non basta, di per sé, a escludere la comparabilità.
  • L'eventuale aggravio di costi o la necessità di trasferimenti dei lavoratori non esonera il datore di lavoro dall'osservanza dei criteri legali di scelta, poiché la disciplina del licenziamento collettivo mira a ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione.
  • La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, quando incide sulla selezione dei lavoratori da espellere, integra un vizio sostanziale cui si applica la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introducono questioni nuove non devolute ai giudici di merito.
  • Una domanda di risarcimento formulata in modo generico può essere interpretata come domanda di condanna generica quando dall'atto introduttivo emerga l'intento di ottenere il ristoro previsto dalla legge senza specifica quantificazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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