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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24302/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva in gran parte confermato o parzialmente riformato le condanne pronunciate in primo grado per reati ambientali e connessi (in particolare art. 256-bis e art. 256 d.lgs. 152/2006) e altri reati (furto, ricettazione, ecc.). Le censure principali erano: errata definizione di 'rifiuto' e sua applicazione; mancata attivazione della procedura di regolarizzazione/oblazione prevista dagli artt. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006; errata delimitazione della condotta penalmente rilevante (contestazione che chi ha solo alimentato un fuoco altrui non commetta il reato di cui all'art. 256-bis); concorso/assorbimento tra contravvenzione (art.256) e delitto (art.256-bis); criticità nei riconoscimenti effettuati dalla polizia giudiziaria (m.llo Chiffi) tramite fotogrammi; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); vizi nella valutazione di recidiva, prevalenza delle attenuanti e trattamento sanzionatorio; questioni specifiche su identificazione della refurtiva, prova del dolo e qualificazione giuridica di singoli capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Alcuni ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per essere stati proposti personalmente (violazione dell'art. 613 c.p.p.). Sul merito la Cassazione ha ritenuto infondati i principali rilievi: la qualificazione dei materiali come rifiuti è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, sorretta da motivazione e dalle immagini, è insindacabile in cassazione; l'art. 256-bis punisce non solo chi fa iniziare il fuoco ma anche chi lo mantiene o lo alimenta se riguarda rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, essendo reato di pericolo; l'art. 256 (contravvenzione) e l'art. 256-bis (delitto) hanno oggetti diversi e possono concorrere; la procedura di cui agli artt. 318-ter e ss. si applica solo alle contravvenzioni prive di danno/pericolo concreto ed è discrezionale, mentre nel caso era accertata persistenza di danno ambientale (relazione ARPA) e quindi non applicabile; i riconoscimenti operati dal m.llo Chiffi sono stati valutati caso per caso dal giudice di merito con adeguata cautela e motivazione; l'esclusione della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è motivata in relazione alle modalità e all'entità del pericolo/danno rilevati; le valutazioni relative a recidiva, prevalenza delle attenuanti e misure sospensive sono state ritenute congrue. Nel complesso le confische/condanne o le rideterminate pene operate in appello sono state confermate e le censure respinte.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    La fattispecie, introdotta come delitto, punisce chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata; la Corte conferma che si tratta di reato di pericolo concreto e che la nozione di 'appiccare' comprende anche il mantenimento o l'alimentazione del fuoco quando riguarda rifiuti.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Contravvenzione che sanziona attività illecite di raccolta, trasporto e deposito di rifiuti; si applica autonomamente e può concorrere con il delitto previsto dall'art. 256-bis quando le condotte sono distinte e funzionali all'incendio.

  • art. 183 lett. a) d.lgs. 152/2006

    Definizione di rifiuto come qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o l'obbligo di disfarsi; la qualificazione è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e non è esclusa dalla possibile riutilizzazione economica.

  • art. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006

    Procedura amministrativa di prescrizione e oblazione applicabile alle contravvenzioni ambientali prive di danno o pericolo concreto; è riservata alle contravvenzioni e discrezionale; non si applica quando persiste danno ambientale documentato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto; richiede valutazione combinata delle modalità della condotta, esiguità del danno e non abitualità. La Corte conferma che non è applicabile quando gli incendi hanno cagionato pericolo/danno significativo.

  • art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di legge e carenze motivazionali; la Corte ha ritenuto le censure infondate perché la motivazione di merito è risultata adeguata e conforme alla legge.

  • art. 613 c.p.p.

    Norma che richiede la presenza di difensore per proporre ricorso: i ricorsi proposti personalmente sono inammissibili.

Massime di principio

  • La qualificazione di un materiale come 'rifiuto' ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 152/2006 è una valutazione di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o inesistente.
  • L'art. 256-bis è reato di pericolo: non è richiesta la produzione di un danno ambientale concreto per la configurazione del reato e la nozione di 'appiccare il fuoco' può ricomprendere anche il mantenimento o l'alimentazione di un incendio già avviato.
  • La procedura di prescrizione/oblazione degli artt. 318-ter e ss. si applica esclusivamente alle contravvenzioni senza danno/pericolo concreto; quando è accertata persistenza di danno ambientale l'iter non è praticabile.
  • L'art. 256 (contravvenzione) e l'art. 256-bis (delitto) hanno oggetti differenti e possono concorrere entro i limiti in cui le condotte sono distinte e funzionali l'una all'altra; non vige automaticamente assorbimento dell'una nell'altra.
  • I riconoscimenti effettuati dalla polizia giudiziaria tramite videoriprese o fotogrammi vanno valutati caso per caso; la loro incertezza non invalida automaticamente l'intero impianto probatorio se il giudice di merito ne motiva l'attendibilità per singoli riconoscimenti.
  • L'applicazione dell'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva delle modalità, del danno e della non abitualità; condotte che hanno prodotto o potevano produrre pericolo significativo difficilmente rientrano in tale fattispecie.
  • Le questioni probatorie e le valutazioni sulla recidiva, prevalenza delle attenuanti e scelta delle misure sanzionatorie sono di regola valutazioni di merito; la Cassazione interviene soltanto in presenza di vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.

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