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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24449/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando la responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità, relativo a un fatto accertato in Aci Sant'Antonio il 23 marzo 2018. Con il ricorso per cassazione, proposto il 14 giugno 2024, la difesa deduceva: 1) violazione degli artt. 529, 507 e 721 c.p.p., con riferimento al tema dell'estradizione; 2) censura sulla conferma del giudizio di responsabilità; 3) censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte rilevava però che il ricorso era stato proposto senza uno specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore di fiducia, e che in ogni caso i motivi riproponevano questioni già affrontate e motivate dalla sentenza impugnata, contrapponendo a tali argomentazioni una diversa lettura di merito non scrutinabile in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto assorbente il difetto di specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore, applicando l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. per i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 114/2024. Ha inoltre osservato che, comunque, i motivi erano inammissibili nel merito perché meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente esaminate dalla sentenza di appello e perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito estranea al giudizio di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale applicata per qualificare il fatto come reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    Per i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 114/2024, la mancanza di uno specifico mandato a impugnare conferito dall'imputato assente al difensore integra causa di inammissibilità.

  • art. 529 c.p.p.

    Invocato dalla difesa come parametro di censura nel motivo relativo al tema dell'estradizione.

  • art. 507 c.p.p.

    Invocato dalla difesa come parametro di censura nel motivo relativo al tema dell'estradizione.

  • art. 721 c.p.p.

    Invocato dalla difesa come parametro di censura nel motivo relativo al tema dell'estradizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    Ha riformato l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; la Corte precisa che, per il ricorso in esame, continua ad applicarsi la disciplina previgente poiché il ricorso è stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto dall'imputato assente è necessario, per la sua ammissibilità nei casi disciplinati dalla normativa applicabile ratione temporis, uno specifico mandato a impugnare conferito al difensore di fiducia; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già affrontate con motivazione logica e coerente dal giudice di merito, quando la difesa si limiti a prospettare una diversa valutazione del compendio argomentativo e probatorio.
  • La Corte di cassazione non procede a un nuovo giudizio di merito: il controllo è limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata, non potendo essere richiesto un riesame delle risultanze fattuali o una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già motivato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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