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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35830/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale per superamento dei limiti di velocità, accertato tramite apparecchiatura elettronica (autovelox). In primo grado l'opposizione era stata accolta dal giudice di pace, che aveva ritenuto decisiva la mancanza di prova sulla funzionalità e taratura dello strumento. Il tribunale, in appello proposto dal Ministero, ha invece rigettato l'opposizione, affermando che il codice della strada e il regolamento non imporrebbero, a pena di nullità del verbale, l'attestazione della preventiva e costante verifica dell'apparecchio, e che la sua inattendibilità dovrebbe essere provata dall'opponente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo in sintesi la violazione dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992, perché il tribunale non avrebbe considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la taratura delle apparecchiature usate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Secondo il ricorrente, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e, in caso di contestazione, il giudice deve accertare se tali verifiche siano state effettuate. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato alla luce del precedente costituzionale e della giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha affermato che, quando sia contestata l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità, il giudice di merito deve verificare se lo strumento sia stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992

    norma richiamata come base della contestazione per eccesso di velocità

  • art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992

    la norma, come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, deve essere letta nel senso che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sono soggette a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura

  • art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992

    richiamato dal giudice di merito per escludere un obbligo formale di attestazione nel verbale, ma la Cassazione non accoglie tale lettura alla luce della pronuncia costituzionale

  • L. n. 273 del 1991

    richiamata dal tribunale per escludere l'applicabilità del sistema nazionale di taratura alle apparecchiature di rilevazione della velocità

  • sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2015

    "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura"

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non impone taratura e verifiche periodiche per gli strumenti di rilevazione della velocità

  • Cass. n. 533 del 2018

    precedente di legittimità che conferma il dovere del giudice di accertare se l'apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura quando sia contestata la sua affidabilità

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, perché la relativa disciplina va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colmato la lacuna normativa.
  • Quando l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione della velocità sia specificamente contestata, il giudice di merito non può limitarsi a presumere la validità del rilievo, ma deve accertare se lo strumento sia stato effettivamente sottoposto alle verifiche richieste.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità, la contestazione dell'apparato di rilevazione impone un controllo giudiziale sulla taratura e sulla funzionalità dell'apparecchio, non essendo sufficiente richiamare in astratto l'assenza di un obbligo di attestazione nel verbale.
  • La prova relativa al corretto funzionamento dell'autovelox assume rilievo decisivo quando sia dedotta in concreto l'inaffidabilità dello strumento; in tal caso il tema non è meramente formale ma incide sulla attendibilità dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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