Cassazione Civile, Ordinanza n. 01702/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due dipendenti di un consorzio pubblico in liquidazione, poi sostituito dal Comune, diretta ad accertare il diritto al compenso per lavoro straordinario correlato al prolungamento dell’orario di lavoro di 30 minuti al giorno in occasione della fruizione del buono pasto, da quantificarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello l’aveva invece accolta, riconoscendo il diritto alle differenze retributive nel quinquennio anteriore alla domanda di conciliazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, nullità della sentenza per omessa interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., sostenendo che l’estinzione del consorzio e il subentro del Comune nei rapporti pendenti avrebbero imposto la sospensione/interruzione del giudizio; secondo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2003 e dell’art. 45 CCNL enti locali, oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse dato per provata la mancata fruizione della pausa pranzo e avesse mal valutato le risultanze istruttorie; terzo, violazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il lavoro straordinario non sarebbe stato autorizzato e che, al più, potrebbe configurarsi un’azione di arricchimento senza causa, non un diritto alla retribuzione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il trasferimento dei rapporti dal consorzio al Comune è stato qualificato come successione a titolo particolare nel diritto controverso, non come successione a titolo universale idonea a determinare l’interruzione del processo; inoltre non era stato allegato un evento idoneo a far venir meno la capacità processuale del consorzio, quale la cessazione formale del commissario liquidatore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione; ha anche escluso che gli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. potessero essere utilmente invocati nei termini prospettati, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario di lavoro e la conseguente mancata fruizione della pausa. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la prestazione oltre l’orario ordinario era stata ritenuta disposta dallo stesso datore di lavoro e dunque autorizzata, sicché sussisteva il diritto alla retribuzione straordinaria. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’estinzione del soggetto parte del processo non comporta automaticamente l’estinzione del processo; l’interruzione rileva solo se si verifica un evento che incide sulla capacità processuale della parte nel corso del giudizio.
Per parlare di successione a titolo universale inter vivos occorre che il soggetto originario sia cessato e abbia perso la capacità di essere parte nel giudizio; il mero trasferimento di tutti i rapporti non basta.
Il trasferimento dei rapporti controvertiti è stato ricondotto a successione a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente prosecuzione del processo senza interruzione.
Non è pertinente quando il giudice di merito non pone a carico di una parte un fatto rimasto incerto, ma accerta positivamente un fatto storico sulla base delle prove raccolte.
La violazione è configurabile solo in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova o di errore percettivo, non quando la doglianza investe la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a mezzi che non lo hanno, o viceversa abbia liberamente apprezzato prove soggette a valore vincolante.
art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2003
La mera esistenza dell’obbligo legale di concedere una pausa non prova, di per sé, che nel caso concreto la pausa sia stata effettivamente rispettata.
art. 45, comma 2, CCNL Comparto Regioni ed Enti locali 14.9.2000
L’esistenza di un obbligo contrattuale di assicurare la pausa pasto non è sufficiente a dimostrare che tale obbligo sia stato adempiuto nel caso concreto.
Il lavoro straordinario disposto dal datore di lavoro dà diritto alla retribuzione corrispondente; non si può degradare automaticamente la pretesa a mera azione di arricchimento senza causa quando la prestazione sia stata richiesta o comunque imposta dal datore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La soppressione o lo svuotamento organizzativo di un ente non equivale, di per sé, alla sua estinzione processuale: ai fini dell’interruzione occorre verificare se sia cessato il soggetto con perdita della capacità di stare in giudizio.
- Il mero trasferimento di tutti i rapporti giuridici da un ente a un altro non integra necessariamente successione a titolo universale; se il soggetto originario permane, il trasferimento va trattato come successione a titolo particolare nel diritto controverso.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge in richieste di riesame del fatto e delle prove; il vizio di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi rigorosi di travisamento del materiale probatorio o di uso scorretto del regime legale della prova.
- L’esistenza in astratto di una norma che impone una pausa o disciplina un istituto non prova che, nel caso concreto, il relativo obbligo sia stato adempiuto: la prova del fatto storico resta distinta dalla prova della regola giuridica.
- Quando il prolungamento dell’orario di lavoro è disposto o richiesto dal datore, le prestazioni rese in quel tempo sono qualificate come lavoro straordinario retribuibile, non come attività spontanea priva di titolo retributivo.
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