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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Il soggetto escluso da una cooperativa edilizia aveva adito il Tribunale di Bari chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione di due convenzioni urbanistiche stipulate tra la cooperativa e il Comune, nonché degli atti consequenziali di assegnazione dei terreni e del permesso di costruire; in secondo luogo, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della quota sociale e alla restituzione delle somme versate alla cooperativa per finanziare il programma edificatorio, con condanna al pagamento delle relative somme. La società convenuta aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale per clausola compromissoria statutaria e, comunque, l'incompetenza della sezione specializzata impresa. L'attore, temendo incertezze sul riparto di giurisdizione, proponeva regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. chiedendo che fosse affermata la giurisdizione ordinaria, sostenendo che la controversia attenesse a diritti patrimoniali soggettivi e che la questione delle convenzioni urbanistiche fosse solo pregiudiziale e incidentale. Il Procuratore Generale concludeva per l'inammissibilità del regolamento per difetto di interesse.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento preventivo, respingendo l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ma nel merito hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno qualificato la domanda sulla base del petitum sostanziale: al centro della lite vi erano pretese patrimoniali derivanti dal rapporto societario e dalla qualità/ex qualità di socio escluso, mentre la contestazione delle convenzioni urbanistiche e degli atti pubblicistici era solo incidentale e strumentale. Ne è conseguito che la causa deve proseguire dinanzi al Tribunale ordinario, con rimessione al giudice del merito anche per le spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    Il regolamento preventivo può essere proposto da ciascuna parte, anche dall'attore, in presenza di ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, prima della decisione di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse al regolamento è dato dal conseguimento anticipato di una pronuncia stabilizzatrice della giurisdizione, idonea a evitare successive oscillazioni e dispersione di risorse processuali.

  • art. 35, co. 8, L. 865/1971

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma della disciplina pubblicistica in tema di prezzo massimo di cessione e locazione nelle convenzioni urbanistiche.

  • art. 18 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma relativa alla disciplina urbanistico-edilizia e al termine finale dei lavori.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    La Corte esclude che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di accordi/provvedimenti urbanistici, perché il petitum sostanziale è privatistico.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La Corte esclude che la controversia attenga direttamente a provvedimenti o atti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile da ciascuna parte del processo, compreso l'attore, quando sussista un dubbio oggettivo e ragionevole sulla giurisdizione del giudice adito, anche se il convenuto non l'abbia contestata e il giudice non abbia ancora sollevato rilievi ufficiosi.
  • L'interesse al regolamento preventivo sussiste quando la pronuncia delle Sezioni Unite può stabilizzare in via definitiva il riparto di giurisdizione, prevenendo successive oscillazioni processuali e assicurando ragionevole durata del processo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, desumibile soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta, non dalla sola formulazione letterale delle domande.
  • Nelle controversie relative a cooperative edilizie, la fase pubblicistica, segnata dall'esercizio di poteri autoritativi della P.A., appartiene alla giurisdizione amministrativa; la fase privatistica, concernente i rapporti tra cooperativa e socio o ex socio e le vicende estintive o risolutive del rapporto, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • Quando la caducazione o invalidità di atti urbanistici è dedotta solo in via incidentale o strumentale rispetto a domande patrimoniali fondate sul rapporto societario o contrattuale, la giurisdizione resta del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioImmobiliareInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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