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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33005/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di responsabilità professionale nei confronti di un avvocato. Il cliente sosteneva che la difensora, nell’assisterlo in una opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca sulla base di un assegno bancario, avesse commesso gravi errori formali e omissioni nell’esecuzione del mandato professionale, con conseguente rigetto dell’opposizione e danno patrimoniale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; la corte d’appello ha confermato, rilevando in particolare la mancata prova del danno e la prevedibile infondatezza, nel merito, dell’azione che sarebbe stata coltivata in sede monitoria. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme sull’assegno e sul titolo monitorio, sostenendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata erroneamente considerata infondata e che egli non fosse legittimato passivo o fosse comunque assistito da eccezioni opponibili; 2) violazione dell’art. 2043 c.c., lamentando che il danno risarcibile fosse già dimostrato per tabulas e coincidesse con importi ingiunti, spese e somme pretese in precetto ed esecuzione; 3) violazione delle norme sulla compensazione e sull’acquiescenza, deducendo che la controparte avrebbe accettato la decisione di primo grado sulla domanda di compensazione del credito per fondo spese; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che il comportamento processuale della controparte e la mancata partecipazione alla mediazione avrebbero imposto la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di responsabilità dell’avvocato, la valutazione prognostica sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa o mal svolta attiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo che si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, ipotesi non dedotta né emergente nel caso concreto. I motivi secondo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, sotto l’apparente veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di primo grado aveva già rigettato integralmente la domanda del cliente, con conseguente assorbimento o implicito accoglimento della questione di compensazione; inoltre non risultava adeguatamente dedotta in cassazione l’eventuale mancata riproposizione dell’eccezione ex art. 346 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2013 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull’assegno, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di merito sull’esito dell’opposizione.

  • art. 21 della legge assegni

    Invocato per sostenere l’opponibilità di eccezioni rispetto al titolo cambiario, ma la Corte non entra nel merito della questione, ritenendo la doglianza volta a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 1 della legge n. 386/90

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; il testo non offre una specifica elaborazione interpretativa della norma.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, in realtà sollecitava una diversa valutazione delle prove sul danno; quindi non era deducibile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per la questione della compensazione; la Corte osserva che il rigetto integrale della domanda principale aveva già inciso implicitamente sulla questione, rendendo infondata/inammissibile la censura così come proposta.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato in tema di acquiescenza; la Corte esclude che la controparte avesse onere di impugnazione incidentale, poiché la domanda di compensazione era già coperta dal rigetto integrale della domanda attorea.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 329 c.p.c.; la Corte rileva che l’eventuale mancata riproposizione dell’eccezione in appello avrebbe dovuto essere allegata e provata dal ricorrente ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specifica allegazione e prova in cassazione rispetto alle circostanze processuali poste a fondamento della censura.

  • artt. 88 e 92 c.p.c.

    Invocati per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte chiarisce che la doglianza attaccava in realtà la valutazione discrezionale del giudice di merito, non una violazione dei parametri normativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la valutazione prognostica sull’esito verosimilmente favorevole della causa non coltivata o mal gestita è un apprezzamento di merito; in cassazione è censurabile solo se fondato su un presupposto manifestamente e totalmente errato, tale da trasformare la questione in un problema di puro diritto.
  • La doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti di causa.
  • Il danno da responsabilità professionale deve essere concretamente allegato e provato; non è sufficiente affermare astrattamente che il cliente abbia subito pregiudizi pari agli importi oggetto di atti monitori, precetti o esecuzioni se non vi è adeguata dimostrazione del nesso causale e dell’effettività del danno.
  • In tema di compensazione, il rigetto integrale della domanda principale può rendere superflua o implicitamente assorbita la questione del credito opposto in compensazione, senza necessità di autonoma impugnazione incidentale della controparte.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando, sotto l’etichetta della violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., si contesti soltanto la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla condotta processuale delle parti e sulla compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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