Cassazione Civile, Ordinanza n. 11496/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di appalto, servizi e outsourcing intercorsi tra un consorzio e una società operante nella grande distribuzione. Il consorzio aveva convenuto la società committente chiedendo l’accertamento dell’inadempimento di quest’ultima e il risarcimento dei danni, deducendo il mancato pagamento di fatture maturate dal luglio 2010 e l’illegittimità della risoluzione dei contratti comunicata dalla committente nel ottobre 2010 per asserito inadempimento del consorzio, relativo al pagamento di retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittima la risoluzione e liquidando il danno. Nelle more, il consorzio era stato dichiarato fallito. In appello interveniva uno studio professionale quale cessionario del credito del consorzio, chiedendo il rigetto dell’appello principale della committente. La Corte d’appello dichiarava nulla la sentenza di primo grado per intervenuto fallimento del consorzio prima del deposito della comparsa conclusionale, ritenendo operante l’interruzione automatica del processo; poi decideva nel merito, confermando l’illegittimità della risoluzione ma rigettando la domanda risarcitoria per mancata prova degli elementi utili alla quantificazione. In cassazione il cessionario contestava il rigetto della domanda, deducendo violazione delle norme sulle produzioni documentali e dei poteri istruttori del giudice d’appello, oltre che dell’art. 1226 c.c. per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa. La società resistente proponeva ricorso incidentale lamentando che la Corte d’appello non avesse valorizzato la documentazione e i numerosi contenziosi dei lavoratori, asseritamente dimostrativi dell’inadempimento del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto i motivi generici e non conformi all’onere di specificità: il ricorrente non aveva indicato puntualmente le norme asseritamente violate né aveva confrontato il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata; inoltre, la censura sulla prova del danno e sulla liquidazione equitativa mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque non rispettava l’onere di specificità richiesto per la dedotta violazione dell’art. 1226 c.c. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondato su documenti e atti non specificamente indicati, riprodotti o localizzati nel fascicolo secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con motivi specifici, indicando la norma, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi fonda il ricorso su atti o documenti deve indicarli in modo puntuale, riprodurli o localizzarli nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte.
La censura era prospettata come disciplina dell’acquisizione/uso della documentazione già prodotta, ma è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l’obbligo di produzione riguardasse gli atti processuali e non i documenti; la Corte non entra nel merito della tesi per la carenza di specificità del motivo.
Richiamato per sostenere i poteri istruttori del giudice d’appello, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto.
La liquidazione equitativa presuppone comunque elementi idonei; la censura sul mancato ricorso all’equità è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per qualificare la gravità dell’inadempimento dedotto, ma senza adeguata specificazione documentale del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti soccombenti in cassazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove: la critica che mira a sostituire l’apprezzamento probatorio del giudice di merito è inammissibile salvo i limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Il vizio di motivazione oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle anomalie motivazionali estreme; non rileva il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
- Le censure fondate su documenti o atti del giudizio di merito sono inammissibili se non riportano nel ricorso il contenuto essenziale del documento e i dati necessari a individuarlo nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo immediato.
- La liquidazione equitativa del danno non può essere invocata in modo apodittico: il motivo deve comunque evidenziare gli elementi di fatto disponibili che la renderebbero praticabile e il concreto errore della decisione che l’ha negata.
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