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Sentenza

Sentenza n. 746/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-(nonché degli ulteriori atti sostanzialmente identici specificati nell’Allegato B per ciascuno dei ricorrenti), con cui il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Camerota ha intimato ai ricorrenti, quali occupanti sine titulo, lo sgombero entro sessanta giorni dell’area demaniale sita in -OMISSIS-, Foglio 8, particella 39 (ora 778, a seguito del frazionamento del -OMISSIS-), con rimozione integrale delle strutture e ripristino dello stato originario dei luoghi; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la Deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- e il verbale di riconsegna del -OMISSIS- da parte della Curatela fallimentare della società-OMISSIS-., già concessionaria dell’area.

Giustizia amministrativa202600601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze di sgombero entro sessanta giorni, rimozione integrale delle strutture e ripristino dello stato originario dell’area demaniale gravata da uso civico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze con cui il Comune, dopo la liquidazione giudiziale della società concessionaria e la riconsegna dell’area, ha intimato lo sgombero generalizzato dell’area demaniale, la rimozione delle strutture e il ripristino dei luoghi. Hanno dedotto: mancata individuazione del potere esercitato e violazione degli obblighi di motivazione, legalità, tipicità e nominatività dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria e di presupposto quanto alla cessazione dello scopo del mutamento di destinazione autorizzato nel 1972; incompetenza o difetto assoluto di attribuzione del Comune nell’esercizio di un eventuale potere reintegratorio della destinazione civica; violazione del regime speciale dei beni gravati da uso civico e illegittima applicazione degli schemi dell’autotutela demaniale ordinaria; indeterminatezza, irragionevolezza e sproporzione dell’ordine generalizzato di ripristino; esaurimento del potere di autotutela possessoria dopo la riconsegna e la riacquisizione del bene; omessa valutazione delle singole posizioni dei destinatari e illegittima qualificazione generalizzata come occupanti sine titulo. I ricorrenti hanno inoltre invocato l’affidamento derivante dai rapporti negoziali con la precedente concessionaria e dall’adempimento degli obblighi economici verso la stessa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro le ordinanze. Ha ritenuto incontestata l’assenza di un titolo opponibile al Comune: i rapporti negoziali con la società concessionaria non legittimavano l’occupazione nei confronti dell’amministrazione, tanto più dopo l’esaurimento del rapporto concessorio, la riconsegna dell’area e la sua riacquisizione da parte del Comune. Le installazioni e opere presenti sono state qualificate come abusive e mai autorizzate. L’eventuale affidamento incolpevole poteva rilevare, al più, nei rapporti tra gli occupanti e la concessionaria, ma non poteva fondare una posizione tutelabile contro il Comune, estraneo alla relazione negoziale e tenuto a valutare la posizione dei ricorrenti per come risultava nei suoi confronti. Né l’inerzia amministrativa né la dedotta liceità delle installazioni potevano colmare il difetto di legittimazione. La causa è stata definita con sentenza semplificata per la manifesta fondatezza dell’eccezione preliminare. Spese compensate e contributo unificato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è manifesta e definibile in camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per rilevare d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e consentire alle parti di interloquire.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale possibile fondamento dell’autotutela possessoria esercitata dal Comune; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicabilità.

  • art. 12, comma 2, l. 16 giugno 1927, n. 1766

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessazione dello scopo del mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 41 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

    Richiamato dai ricorrenti con riguardo al regime dei beni gravati da uso civico; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 66 e 78 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l’incompetenza comunale rispetto all’eventuale ripristino della destinazione civica; il TAR non ha deciso tale questione.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato in via subordinata per la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione; non esaminato in ragione della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dai ricorrenti per censurare motivazione e istruttoria delle ordinanze; il merito delle censure non è stato esaminato.

Massime di principio

  • I rapporti negoziali stipulati con il concessionario di un bene pubblico, se non opponibili all’amministrazione concedente, non attribuiscono al contraente o all’occupante una posizione legittimante per impugnare gli atti con cui l’amministrazione ordina lo sgombero o il ripristino dell’area, una volta cessato il rapporto concessorio e riconsegnato il bene.
  • L’affidamento eventualmente maturato dall’occupante nei rapporti con il concessionario può fondare pretese nei confronti di quest’ultimo, ma non è di per sé opponibile all’amministrazione estranea alla relazione negoziale e non legittima l’occupazione nei confronti della stessa.
  • La cessazione del rapporto concessorio, la riconsegna dell’area e la riacquisizione della disponibilità del bene da parte dell’amministrazione, unite all’assenza di un titolo opponibile, consentono di qualificare l’occupazione come sine titulo ai fini della posizione processuale dell’occupante.
  • La mancata contestazione dell’assenza di un titolo legittimante l’occupazione e l’inesistenza di un diverso fondamento giuridico della posizione sostanziale determinano il difetto di legittimazione ad agire e impongono la declaratoria di inammissibilità, senza esame dei motivi relativi alla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamento

Testo integrale

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