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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24984/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la costruzione di una centrale energetica. Durante i lavori si verificava un "sifonamento" dello scavo e l'opera veniva interrotta. In un precedente accertamento tecnico preventivo e poi in due consulenze tecniche d'ufficio erano state individuate responsabilità concorrenti tra appaltatrice, progettista/direttore dei lavori, geologo e committente. La committente risolveva il contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice; quest'ultima agiva chiedendo: accertarsi l'illegittimità della risoluzione; in subordine, accertarsi l'inadempimento della committente con risarcimento danni; condannarsi la committente al pagamento delle riserve iscritte, del mancato utile e alla liberazione delle fideiussioni con ulteriore ristoro per la loro trattenuta. La Corte d'appello accoglieva invece l'appello della committente, rigettava le domande dell'appaltatrice e riteneva legittima la risoluzione, affermando che l'appaltatrice non aveva provato di avere operato come "nudus minister" né di avere formalmente dissentito dalle direttive e dai progetti ricevuti. Nel ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva, in sintesi: 1) omesso esame del fatto decisivo della prevalente responsabilità della committente risultante dalle consulenze; 2) violazione degli artt. 1176, 1227 e 1228 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito a essa la responsabilità principale e non avere considerato gli errori del progettista, del direttore lavori e del geologo incaricati dalla committente; 3) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 1175 c.c. per non avere ravvisato un abuso del diritto nella condotta della committente che aveva trattenuto le garanzie senza agire subito per il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come vizi di legge e di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze peritali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, in mancanza di prova che l'appaltatrice avesse operato come "nudus minister" e avesse manifestato dissenso rispetto alle istruzioni, essa resta tenuta alla garanzia piena per i vizi dell'opera e non può invocare il concorso di colpa del committente o dei tecnici da questi incaricati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che il mero mantenimento delle garanzie in attesa della quantificazione del danno integrasse abuso del diritto, osservando che la committente non aveva incamerato le cauzioni ma si era riservata di farlo una volta accertato l'ammontare del pregiudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti costituite, con esclusione della parte intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva che i motivi formalmente incardinati su errori di diritto o di motivazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di diligenza nell'appalto; la Corte ribadisce il dovere dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto nei limiti delle proprie cognizioni.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il concorso di colpa del creditore/committente; la Corte esclude che il concorso del committente esoneri l'appaltatore dalla responsabilità in mancanza di prova del dissenso quale nudus minister.

  • art. 1228 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per imputare al committente gli atti dei tecnici ausiliari; la Corte non accoglie la censura perché, nell'appalto, resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di controllare il progetto ricevuto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di abuso del diritto e di difetto di correttezza processuale; la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per dedurre scorrettezza della condotta della controparte; la Corte esclude che la mera attesa della quantificazione del danno integri abuso.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte precisa che l'abuso del diritto richiede un esercizio non necessario e sproporzionato del diritto, non la mera tutela lecita del proprio interesse.

  • art. 1455 c.c.

    la Corte ribadisce che la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    1° co. quater e 1° co. bis

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'appalto, l'appaltatore ha il dovere di controllare, nei limiti delle proprie cognizioni professionali, la validità tecnica e giuridica del progetto o delle istruzioni ricevute; se il progetto è palesemente errato, può liberarsi da responsabilità solo provando di avere manifestato formalmente il proprio dissenso ed essere stato costretto a eseguire come mero "nudus minister" nell'interesse e a rischio del committente.
  • In mancanza di prova della qualità di "nudus minister", l'appaltatore risponde contrattualmente dell'opera e non può opporre a propria discolpa il concorso di colpa del progettista, del direttore dei lavori o del committente, né errori contenuti nelle indicazioni ricevute.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze tecniche compiuta dal giudice di merito.
  • L'abuso del diritto non coincide con il mero esercizio di una facoltà contrattuale che non favorisca immediatamente la controparte: occorre un uso del diritto con modalità non necessarie, irrispettose di correttezza e buona fede e volto a ottenere un vantaggio ulteriore e sproporzionato rispetto alla funzione del diritto esercitato.
  • La mera riserva di trattenere garanzie fideiussorie fino alla quantificazione del danno, senza incamerarle anticipatamente, non integra di per sé abuso del diritto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoAbuso del diritto

Testo integrale

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