Cassazione Penale, Ordinanza n. 35156/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino del 31 marzo 2026, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli aveva applicato la pena di due anni di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza. La Corte ha rilevato che la doglianza era assolutamente generica e che, inoltre, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi per i quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: oltre a essere assolutamente generico, il motivo relativo al vizio di motivazione non è compreso tra quelli tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Pettavino Federico, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.
La norma individua il rito con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, ossia l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
A prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; il vizio di motivazione non è tra questi.
Pettavino Federico, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.
La sentenza impugnata ha applicato la pena anche in relazione alla contestazione di continuazione indicata dall’art. 81, secondo comma, c.p.; la decisione della Corte non sviluppa ulteriori criteri interpretativi su tale norma.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Pettavino Federico, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.
La disposizione è indicata come norma relativa al reato per cui è stata applicata la pena; la Corte non ne esamina nel merito la qualificazione o gli elementi costitutivi.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso .abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammesso per denunciare un generico vizio di motivazione.
- La genericità della doglianza costituisce, di per sé, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35059/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35061/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →