Cassazione Penale, Ordinanza n. 35059/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza dell'8 aprile 2025 della Corte d'appello di Bari. Dal testo emerge una contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, fondata su una condotta oppositiva e violenta, dalla quale erano conseguite lesioni. Il ricorrente ha sollecitato la riqualificazione delle lesioni ai sensi dell'art. 590-bis c.p. e ha formulato ulteriori censure, tra cui quelle relative al dolo della resistenza, alla mancata concessione della non menzione e all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la quarta e la quinta censura sono state giudicate particolarmente generiche. Il testo non riporta ulteriori dettagli sui fatti, sulla pena o sul contenuto integrale dei singoli motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure erano, in parte, generiche o giuridicamente inconferenti e, per il resto, riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche. La Corte ha ritenuto inconferente la richiesta di riqualificare ai sensi dell'art. 590-bis c.p. le lesioni conseguenti alla condotta posta a fondamento della resistenza. Ha inoltre reputato adeguatamente motivate le valutazioni sul dolo della resistenza, sulla mancata concessione della non menzione e sull'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.
Norme richiamate
nel sollecitare la riqualificazione ex art 590 bis cp delle lesioni conseguenti alla condotta oppositiva e violenta posta a fondamento della contestata resistenza
La Corte considera giuridicamente inconferente la richiesta di ricondurre all'art. 590-bis c.p. le lesioni conseguenti alla condotta oppositiva e violenta contestata come resistenza.
con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al dolo della citata resistenza nonche alle valutazioni spese nel negare la non menzione e la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp
La decisione ritiene immune da manifesta illogicità la motivazione dei giudici di merito che ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo trasmesso non ne specifica il contenuto concreto.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le censure formulate in termini generici o giuridicamente inconferenti.
- Non sono ammissibili come motivi di legittimità le doglianze che ripropongono questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, pertinente alle censure, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La valutazione di merito sul dolo della resistenza e sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità non è utilmente censurabile in cassazione quando la motivazione risulti adeguata e priva di manifeste incongruenze logiche.
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