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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35061/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 giugno 2025. Con il primo motivo ha dedotto un vizio processuale per una pretesa modifica sostanziale dell'imputazione intervenuta all'udienza del 16 ottobre 2023. Con il secondo motivo ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da Speranza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo ripropone censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette; il secondo è generico e aspecifico, perché non si confronta con la motivazione secondo cui la restante prova era autonomamente sufficiente a fondare la responsabilità per la contestata violazione dell'art. 391-ter c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, poiché si limita a riproporre una questione processuale già adeguatamente vagliata dai giudici di merito. Il secondo è stato ritenuto generico e aspecifico, anche perché non ha contestato l'affermazione della Corte d'appello circa l'autosufficienza della restante piattaforma probatoria, indipendentemente dalle dichiarazioni spontanee contestate. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriormente le eventuali statuizioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    la restante piattaforma probatoria rispetto al giudizio di responsabilità per la contestata violazione dell'alt 391 ter cprilevato

    La sentenza riferisce che la responsabilità per la violazione contestata era sorretta da una piattaforma probatoria residua ritenuta autosufficiente rispetto alle dichiarazioni spontanee la cui utilizzabilità era stata censurata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame di una censura processuale già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, limitandosi a riproporla.
  • È generico il motivo che deduce l'inutilizzabilità di una prova dichiarativa senza confrontarsi con la motivazione secondo cui gli elementi probatori residui sono autonomamente sufficienti a sostenere il giudizio di responsabilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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