Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la decisione di merito in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La Corte rileva che le doglianze riproducono profili già esaminati e respinti dai giudici di merito, le cui argomentazioni sono corrette, puntuali e coerenti con le emergenze acquisite e non presentano manifeste incongruenze logiche. Dal testo disponibile non sono ricavabili la fattispecie concreta, il reato contestato, il giudice e il grado della decisione impugnata né gli ulteriori dettagli dei motivi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi ripropongano censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e non consentite in sede di legittimità. In particolare, la valutazione di merito sul disvalore del fatto, anche sotto il profilo soggettivo, è stata ritenuta incompatibile con la particolare tenuità; la motivazione è giudicata corretta e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Norme richiamate
coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ragioni apprezzate nel ritenere il fatto a giudizio dotato di un disvalore, anche sul versante soggettivo, non compatibile con la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp
La particolare tenuità è esclusa quando, sulla base delle emergenze acquisite, il fatto presenta un disvalore, anche sul versante soggettivo, incompatibile con la causa di non punibilità.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne precisa il contenuto concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la relativa motivazione sia giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base del disvalore complessivo del fatto, anche sotto il profilo soggettivo, quando tale disvalore risulti incompatibile con la sua applicazione.
Come è indicizzato
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