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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 3 ottobre 2025. Il testo disponibile riferisce che le censure contestavano la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p., sostenendo l'insussistenza di una comprovata condotta intimidatoria rivolta ai soggetti qualificati. La Corte rileva che il ricorso riproponeva, con asserzioni generiche, profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero generici e non consentiti in sede di legittimità, poiché riproponevano questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Ha richiamato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito si interrompe dopo la formula «Dichiara inammiss», quindi non consente di determinare eventuali statuizioni ulteriori, come la condanna alle spese o il pagamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    diretti a contestare la configurabilità 336 cp sotto il versante della comprovata sussistenza di una condotta intimidatoria rivolta ai soggetti qualificati

    La decisione riferisce che la contestazione riguardava la configurabilità dell'art. 336 c.p. in relazione alla sussistenza di una condotta intimidatoria diretta a soggetti qualificati; non espone ulteriori criteri interpretativi della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il brano non specifica quali statuizioni siano state adottate.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, con doglianze generiche, ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle difese, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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