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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza di merito che ha irrogato una pena e ha negato la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorrente ha contestato la determinazione del trattamento punitivo e il mancato ricorso alla pena sostitutiva. Il testo fornito non indica il reato contestato, i fatti, gli importi o la pena irrogata, né identifica il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto la sentenza impugnata sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Quanto alla pena, ha rilevato il modesto scostamento dal minimo edittale; quanto alla mancata sostituzione, ha giudicato lineare la valutazione negativa di prognosi. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo trasmesso è interrotto e non consente di ricostruirne l’eventuale dettaglio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori statuizioni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che, pur formulate come vizi della decisione, mirano a ottenere una diversa determinazione della pena o una diversa valutazione circa la sostituzione della pena, quando la motivazione di merito sia sufficiente, non illogica e dia adeguato conto delle deduzioni difensive.
  • La valutazione negativa sulla sostituzione della pena non è sindacabile in cassazione se sorretta da un percorso argomentativo lineare e da una prognosi motivata.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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