Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, nato ad Avezzano il 14 giugno 1969, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 30 ottobre 2025, relativa alla condanna per evasione. I motivi riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, con riferimento alla valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità, alla sussistenza del dolo e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Il testo non specifica ulteriormente le singole argomentazioni difensive né la pena inflitta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non erano consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Ha ritenuto le relative motivazioni giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche; ha inoltre condiviso la valutazione sulla sussistenza del dolo e sulla non applicabilità dell’art. 131-bis c.p., considerate le caratteristiche oggettive della condotta. Ha disposto le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di precisare eventuali importi.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    destinate a fondare il giudizio di responsabilità per l'evasione contestata

    La disposizione individua il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato; il testo non espone ulteriori passaggi interpretativi sulla sua applicazione.

  • art. 131-bis c.p.

    oltre che alla non applicabilità al caso di specie dell'ad 131 bis cp per le sintetiche ma assorbentie condivisibili valutazioni rese in relazione al disvalore oggettivo della condotta in contestazione

    La Corte condivide la mancata applicazione della causa di non punibilità in ragione delle valutazioni sul disvalore oggettivo della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito delle prove a fondamento della responsabilità e della sussistenza del dolo non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante la mera riproposizione delle doglianze già respinte.
  • La valutazione sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può fondarsi sul disvalore oggettivo della condotta, secondo quanto motivato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.