Cassazione Civile, Ordinanza n. 18832/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda di una collaboratrice che chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con il resistente, con inquadramento nel livello di quadro del CCNL dipendenti studi professionali e corresponsione delle differenze retributive conseguenti. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provati gli indici della subordinazione, in particolare l'eterodirezione e la soggezione al potere direttivo datoriale. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: (1) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello, denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 132 e 111 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 2733 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che un esposto presentato dal resistente al Consiglio dell'Ordine sarebbe stato erroneamente non considerato come confessione della collaborazione personale e diretta. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo e, nella sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di merito sulla mancanza degli indici del rapporto di lavoro subordinato. Ha escluso sia il vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., avendo la sentenza d'appello dato conto degli elementi probatori valutati, sia la violazione dell'art. 116 c.p.c., che non ricorre per la semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. Ha inoltre condiviso la valutazione di merito che aveva escluso natura confessoria all'esposto richiamato dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure formulate come vizio processuale sono inammissibili quando, sotto tale veste, mirano soltanto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
Non ricorre omessa o apparente motivazione se il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui ritiene non provati gli elementi costitutivi della subordinazione.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione non è violato quando la decisione consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattende prove legali; non quando si contesti l'apprezzamento discrezionale delle prove.
La Corte di merito può escludere, con valutazione non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, che un atto o esposto integri confessione del riconoscimento della subordinazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizi motivazionali, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione apparente o omessa richiede l'effettiva mancanza dell'apparato argomentativo; non è sufficiente la mera non condivisione dell'esito probatorio raggiunto dal giudice d'appello.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il prudente apprezzamento delle prove libere effettuato dal giudice di merito; essa sussiste solo in presenza di erroneo utilizzo di prove legali o di attribuzione ad esse di efficacia non prevista.
- L'assenza degli indici della subordinazione, accertata in fatto dal giudice di merito sulla base del compendio probatorio, non è rivalutabile in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile e non meramente apparente.
- Per attribuire a un atto valore confessori del riconoscimento della subordinazione occorre che dal suo contenuto emerga in modo inequivoco la volontà di ammettere il fatto sfavorevole; la relativa valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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