Cassazione Civile, Ordinanza n. 11024/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto di credito per far accertare la simulazione, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile destinato a casa familiare. La banca assumeva di essere creditrice di una società e della fideiubente, per effetto di un decreto ingiuntivo, e sosteneva che la vendita dell'immobile fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il tribunale rigettava la simulazione e accoglieva la revocatoria; la corte d'appello confermava la revocatoria e riformava solo la regolazione delle spese, eliminando la compensazione parziale e ponendole integralmente a carico dei convenuti in solido. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse fondato la decisione su presunzioni non adeguatamente gravi, precise e concordanti e chiedendo in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio; con il secondo denunciava violazione degli artt. 10, 12 e 100 c.p.c. in tema di valore della causa e liquidazione delle spese, assumendo che il valore dovesse essere riferito alla domanda di simulazione e che la banca, soccombente su tale domanda principale, non avesse interesse all'appello incidentale, con conseguente necessità di compensazione, almeno parziale, delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente costruito come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si contesti l'utilizzo di presunzioni giuridicamente inidonee o un ragionamento logico radicalmente viziato, non quando si proponga una ricostruzione fattuale alternativa. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che, quando è accolta la domanda revocatoria, la liquidazione delle spese va parametrata al valore del credito tutelato dall'azione, e che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti di un vizio motivazionale estremo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di ulteriori importi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è stata utilizzata per tutelare il credito della banca contro l'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole; ai fini della liquidazione delle spese il valore della domanda coincide con il credito garantito dall'azione.
La violazione della norma sulle presunzioni semplici è deducibile solo se si contesti l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o un fatto noto intrinsecamente inidoneo, non quando si chieda una diversa valutazione del merito.
I motivi erano formalmente incardinati nei vizi di violazione di legge e di nullità, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
La proposta di definizione accelerata è stata richiamata per escludere profili di nullità della composizione del collegio e per applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Il ricorrente, dopo la proposta accelerata, ha chiesto la decisione in camera di consiglio; la Corte ha esaminato il ricorso nel procedimento camerale previsto dalla norma.
In caso di accoglimento parziale di domande articolate in più capi, la compensazione delle spese è possibile, ma rimane una facoltà discrezionale del giudice di merito.
La censura sull'interesse ad impugnare è stata respinta, senza ravvisare un vizio decisivo nella regolazione delle spese.
La determinazione del valore della causa è stata ritenuta correttamente riferibile, nel caso di accoglimento della revocatoria, al credito fatto valere con l'azione.
È stata evocata dal ricorrente sul valore della causa, ma la censura è stata ritenuta infondata.
terzo comma; quarto comma
La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis ha comportato l'applicazione delle sanzioni previste dai commi terzo e quarto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura ex art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia applicato presunzioni giuridicamente inidonee o abbia costruito il ragionamento presuntivo in modo logicamente radicalmente viziato; non è invece consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, né proporre una diversa lettura degli indizi o delle prove, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando viene accolta una domanda revocatoria ordinaria, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va riferito al credito tutelato dall'azione, non al valore del bene alienato.
- La compensazione delle spese processuali, anche in ipotesi di accoglimento parziale di domande plurime, è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di un vizio motivazionale estremo o di violazione di legge.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
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