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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26874/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 01/06/2023, mediante il quale il ricorrente deduceva vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella sua affermazione di responsabilità. Valenti sosteneva di essere una "testa di legno" e che le condotte distrattive ascritte alla società erano state poste in essere dall'amministratore di fatto Palella Salvatore prima della sua nomina, per cui non potevano essergli imputate.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: i beni distratti risultavano appartenere al patrimonio della società quando Valenti divenne amministratore unico; il ricorrente aveva ammesso di aver visto in sede beni strumentali analoghi a quelli distratti e aveva dichiarato di non avere contezza delle scritture contabili, dimostrando mancato controllo e condivisione del rischio di distrazioni. La Corte ha poi richiamato l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, rilevando la mancata allegazione/integrale trascrizione di atti evocati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (citata la disposizione "art. 6164 c.p.p." nel provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, c.p.

    La responsabilità dell'amministratore formale può discendere dall'omissione di atti idonei ad impedire l'evento (dolo per omissione). In caso di concorso ex art. 40, comma 2, non occorre la conoscenza di ogni singolo atto distrattivo: è sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite o l'accettazione del rischio (dolo eventuale).

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato)

    citato nel testo in relazione all'entrata in vigore delle modifiche

    Ricorda l'obbligo del ricorrente di indicare e allegare gli atti specifici che si assumono travisati, al fine di rendere il ricorso per cassazione autosufficiente. L'omissione di tale obbligo può determinare l'inammissibilità o il rigetto per insufficienza di prova documentale.

  • art. 6164 c.p.p.

    citato testualmente nella sentenza (probabile riferimento alla condanna alle spese)

    Nella sentenza tale disposizione viene richiamata come base per la condanna al pagamento (contestuale quantificazione delle spese); dall'uso nel testo si desume l'effetto pratico di condanna alle spese a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La posizione formale di amministratore non esclude responsabilità penale per omissione: l'amministratore "di diritto" può essere ritenuto concorrente per bancarotta fraudolenta se non esercita i poteri di controllo e prevenzione e accetta, anche implicitamente, il rischio delle distrazioni.
  • Nella bancarotta documentale la responsabilità dell'amministratore apparente è più agevole da configurare (obbligo diretto di tenuta delle scritture), mentre nella bancarotta per distrazione non vige un'automatica imputazione: occorre prova della consapevolezza o della condivisione delle finalità illecite.
  • Le ammissioni del ricorrente (es. di aver visto beni, di non conoscere le scritture) e la prova della presenza dei beni nel patrimonio al momento della nomina sono elementi forti per ricavare il dolo o il dolo eventuale dell'amministratore formale.
  • In sede di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: i documenti e le trascrizioni degli atti cui si rimprovera la valutazione devono essere allegati integralmente; l'omissione può determinare l'inammissibilità o l'insuccesso del gravame.
  • La condanna per omissione ex art. 40, comma 2, non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza se l'azione distrattiva rimane immutata nei suoi profili oggettivi e soggettivi: cioè possibile essere condannati per il mancato intervento di fronte alle stesse condotte oggetto dell'accusa.

Testo integrale

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