Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19271/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ammissione tardiva al passivo fallimentare proposta da una società di gestione di crediti per oltre un milione di euro, fondata su saldi debitori di due conti correnti. Il curatore aveva chiesto il rigetto deducendo, tra l’altro, la concessione abusiva di credito, l’irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c., l’inadempimento della banca ex art. 1460 c.c. e la compensazione giudiziale con un controcredito risarcitorio della massa. Il tribunale aveva invece accolto l’opposizione della creditrice e ammesso il credito in chirografo, ritenendo non provata la causalità tra il finanziamento e il dissesto, valorizzando la distanza temporale tra l’apertura di credito del 2013 e l’insolvenza emersa solo nel 2021 e ritenendo non adeguatamente dimostrata una situazione di crisi già esistente al momento della concessione del credito. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: omesso esame del fatto decisivo relativo non solo all’erogazione ma anche al mantenimento abusivo delle linee di credito; nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sul nesso causale e sulla responsabilità per il danno da abusiva concessione del credito; violazione delle norme sull’inadempimento e sull’onere della prova; violazione delle norme sulla concessione abusiva del credito e sulla compensazione giudiziale. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando l’omessa pronuncia del tribunale sulla propria eccezione di inammissibilità della compensazione giudiziale, sostenendo che il controcredito della massa era contestato e quindi non poteva essere compensato nel medesimo giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale condizionato della società creditrice, rilevando che il tribunale non si era pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della compensazione giudiziale sollevata dalla banca/cessionaria e che la questione era decisiva, poiché la compensazione giudiziale non è ammissibile quando il controcredito sia contestato ed esiga un accertamento in un separato giudizio. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Napoli in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese. Il ricorso principale del fallimento è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2035 c.c.

    Invocato per sostenere l’irripetibilità delle somme in caso di concessione abusiva di credito; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza, perché il ricorso principale resta assorbito.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal fallimento per qualificare l’eccezione di inadempimento nei confronti della banca/cessionaria; questione non decisa per assorbimento.

  • art. 98 l.f.

    Norma del procedimento di opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si è svolta la controversia.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione giudiziale è ammissibile solo se il controcredito opposto è certo nell’an e di pronta e facile liquidazione; se il controcredito è contestato, il giudice non può disporla.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della compensazione giudiziale integra vizio di ultrapetizione/omissione di pronuncia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama l’autosufficienza del ricorso, rilevando che la banca ha riportato il contenuto dell’eccezione e dell’eccezione di inammissibilità, così consentendo il controllo sulla doglianza.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato dal fallimento per affermare il dovere di diligenza professionale della banca nella valutazione del merito creditizio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal fallimento per sostenere la responsabilità da inadempimento dell’istituto di credito.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato per il nesso di causalità e la risarcibilità del danno conseguenza.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come fondamento del controcredito risarcitorio e per la relativa domanda di danno.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dal fallimento per sostenere la responsabilità concorrente e la possibile solidarietà tra autori del danno.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato nel ricorso principale per il criterio del nesso causale omissivo/commissivo.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato nel ricorso principale per la causalità concorsuale e il possibile concorso di cause.

  • art. 5 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per i doveri di sana e prudente gestione/valutazione del merito creditizio nella concessione del credito.

Massime di principio

  • In tema di compensazione giudiziale, il giudice non può dichiarare la compensazione se il controcredito opposto è controverso nel medesimo giudizio o in altro giudizio pendente, perché l’art. 1243, comma 2, c.c. richiede che il controcredito sia già accertabile dal giudice della causa in cui la compensazione è invocata.
  • La compensazione giudiziale presuppone un controcredito certo nell’an e di pronta e facile liquidazione; se l’esistenza del controcredito dipende dall’esito di un separato accertamento, la compensazione non può essere pronunciata.
  • L’omessa pronuncia su un’eccezione preliminare o comunque decisiva integra vizio denunciabile in cassazione ex art. 112 c.p.c.
  • Il ricorso incidentale della parte vittoriosa che investa questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e può essere esaminato prioritariamente solo se tali questioni non siano state già decise, espressamente o implicitamente, dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.