Cassazione Penale, Ordinanza n. 37105/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 14 novembre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese il 18 settembre 2023 alla pena di 8 mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda, con riconoscimento delle attenuanti generiche, per la contravvenzione di discarica abusiva prevista dall'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione a fatti accertati a Montemaggiore Belsito fino al 3 marzo 2021. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione della condotta come discarica abusiva ai sensi dell'art. 256, comma 3, sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti di tale fattispecie. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di colpevolezza, chiedendo una diversa valutazione delle prove. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione come discarica abusiva, valorizzando l'estensione dell'area interessata (circa 2.400 mq), la quantità e varietà dei rifiuti, compresi rifiuti speciali e pericolosi contenenti amianto, e la protratta permanenza degli stessi: elementi incompatibili con un abbandono estemporaneo e occasionale e indicativi di accumulo non occasionale, abbandono definitivo e degrado dei luoghi. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla responsabilità mirava a ottenere una rivalutazione di merito delle prove, mentre i giudici d'appello avevano motivato adeguatamente l'attribuzione della condotta all'imputato, cui il terreno era in esclusiva disponibilità. Ha infine escluso la prescrizione, poiché il reato permanente non cessa fino alla cessazione della permanenza, che nella specie non era intervenuta, non essendo state adempiute le prescrizioni di rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area. La condotta si era protratta fino al 3 marzo 2021 e il termine ultimo di improcedibilità è indicato al 13 maggio 2027, non ancora decorso. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
secondo cui, in tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso, non ravvisabile nella vicenda in esame, di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva, reato che è integrato dalla condotta, sussistente nel caso di specie, caratterizzata dall'accumulo, più o meno sistematico ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, con definitività dell'abbandono e degrado dello stato dei luoghi.
L'abbandono di rifiuti è configurabile per condotte estemporanee e occasionali, di modesta entità e su aree non estese; quando invece ricorrono accumulo non occasionale in un'area determinata, definitività dell'abbandono e degrado dei luoghi, è configurabile la discarica abusiva.
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva, reato che è integrato dalla condotta, sussistente nel caso di specie, caratterizzata dall'accumulo, più o meno sistematico ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, con definitività dell'abbandono e degrado dello stato dei luoghi.
La discarica abusiva ricorre quando i rifiuti sono accumulati, anche senza sistematicità assoluta ma comunque in modo non occasionale, in un'area determinata, con abbandono definitivo e degrado dello stato dei luoghi.
trattandosi di reato avente natura permanente, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, nella specie non intervenuta, stante il mancato adempimento da parte dell'imputato alle prescrizioni impartite dagli organi accertatori per la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell'area
Per il reato permanente il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza; nel caso di discarica abusiva, la permanenza non era cessata poiché non erano state adempiute le prescrizioni di rimozione dei rifiuti e bonifica.
alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e, nella misura equitativamente determinata dalla Corte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 presuppone una condotta estemporanea e meramente occasionale, riguardante quantitativi modesti e aree non estese, senza attività di gestione dei rifiuti o condotte prodromiche.
- La discarica abusiva è configurabile in presenza di accumulo non occasionale di rifiuti in un'area determinata, anche se non pienamente sistematico, quando l'abbandono è definitivo e si accompagna al degrado dello stato dei luoghi; rilevano in concreto estensione dell'area, quantità e varietà dei rifiuti e durata della loro permanenza.
- La permanenza del reato di discarica abusiva non cessa finché non siano rimosse le condizioni della condotta, e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza; l'omesso adempimento delle prescrizioni di rimozione dei rifiuti e bonifica può escludere che essa sia cessata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova contrapponendo una ricostruzione alternativa a una motivazione di merito adeguata e non illogica.
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