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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01827/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le società ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Toscana che, in tema di determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, aveva ritenuto di dover includere nel calcolo anche i pozzi geotermici di estrazione dei vapori destinati alla turbina. Le ricorrenti sostenevano che ciò avvenisse in violazione della disciplina introdotta dalla L. 208/2015, art. 1, commi 21 e 22, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Con il secondo motivo censuravano inoltre la valutazione operata dall'amministrazione sui pozzi, deducendo la falsa applicazione dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014. L'Agenzia delle Entrate resisteva affermando che i pozzi dovessero essere valorizzati perché costituenti "costruzioni" incorporate alla centrale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia erroneamente prescisso dall'accertare se i pozzi geotermici potessero qualificarsi come costruzioni e, in difetto, se fossero invece impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e abbia quindi omesso di applicare correttamente il criterio dettato dalla L. 208/2015. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma esclude dal valore catastale la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, indipendentemente dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo; ciò che rileva è la loro strumentalità produttiva e l'assenza di autonoma utilità reddituale al di fuori del processo.

  • art. 1, comma 22, L. 208/2015

    Richiamato insieme al comma 21 come parte della disciplina sulla determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Norma evocata nel secondo motivo di ricorso in relazione alla stima dei pozzi operata dall'amministrazione; il motivo è stato però assorbito e la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • art. 18 R.D. 1572/1931

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto inconferente dalla Corte poiché relativo a miniere e pozzi minerari, non alla fattispecie dei pozzi geotermici.

  • art. 48 R.D. 1539/1933

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto inconferente dalla Corte per la diversa natura della fattispecie esaminata.

  • art. 873 c.c.

    Citato solo per escludere la pertinenza della giurisprudenza sulle costruzioni rilevanti ai fini delle distanze legali rispetto alla questione catastale dei pozzi geotermici.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, il giudice deve distinguere tra costruzioni ed elementi strutturalmente connessi al bene, da un lato, e macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, dall'altro, poiché questi ultimi sono esclusi dalla stima diretta.
  • La qualificazione catastale di un manufatto non può prescindere da un accertamento in fatto sulla sua natura e sulla sua funzione: prima va verificato se esso sia una costruzione; solo in difetto va valutato se sia un impianto produttivo escluso dal valore imponibile.
  • Per stabilire se un elemento sia una costruzione rilevante ai fini catastali, il giudice deve considerare i parametri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo.
  • È irrilevante, ai fini dell'esclusione dalla stima diretta prevista dalla L. 208/2015, che il manufatto sia stabilmente infisso al suolo: il criterio decisivo è la sua strumentalità allo specifico processo produttivo e la mancanza di autonoma utilità reddituale al di fuori di esso.
  • Le norme catastali speciali vanno applicate in coerenza con la ratio di sottrarre al tributo locale la componente impiantistica che non accresce, fuori dal processo produttivo, il valore reddituale del fabbricato.

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