Cassazione Penale, Sentenza n. 47575/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990 sub capo 1), aggravata ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e art. 416 bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava: a) la carenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., per la brevità del periodo di attività (circa tre mesi), l'assenza di rapporti consolidati con altri sodali e la mancanza di consapevolezza di far parte di un'associazione; b) la mancata prova dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva (artt. 274 e 275 c.p.p.), in particolare per il ruolo marginale asserito e la presunta cessazione dei rapporti con la Presta dal luglio 2021.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria relativa all'affectio societatis. I giudici hanno ritenuto che gli elementi prodotti (rapporti prevalentemente bilaterali con Angelina Presta, conversazioni captate relative a custodia e spaccio al minuto per un periodo limitato, contatti episodici con altri sodali) non dimostrassero in modo congruo la volontà consapevole di partecipare alla struttura associativa più ampia. Analogamente, la prova dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva non è stata ritenuta adeguatamente valutata, essendo le argomentazioni del Tribunale generiche e non superanti le specifiche censure difensive sul fattore tempo e sulla marginalità del ruolo. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina del riesame e della competenza a riesaminare le misure cautelari; usata come base per il rinvio per nuovo giudizio dopo annullamento.
Regola sulla gravità indiziaria: richiede indizi concreti e gravità tale da giustificare la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che gli indizi forniti non dimostrassero l'affectio societatis richiesta per la contestata associazione.
Norma relativa al pericolo di fuga o di inquinamento probatorio come presupposto per le misure cautelari; la sua applicazione deve essere motivata su elementi concreti.
Previsioni sulle presunzioni relative al pericolo di reiterazione del reato; la sentenza sottolinea che le presunzioni non possono supplire a una motivazione specifica e concreta sul singolo caso.
art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309 (sub capo 1)
art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309, sub capo 1
Norma che disciplina il traffico illecito di stupefacenti; costituisce la fattispecie di riferimento per la contestazione penale.
art. 80 d.P.R. 09/10/1990 n. 309
art. 80 d.P.R. 09/10/1990 n. 309
Norma che prevede circostanze aggravanti per i reati in materia di stupefacenti; richiamata nella qualificazione del reato aggravato.
Disciplina dell'associazione di tipo mafioso e delle condotte aggravanti correlate; utilizzata per inquadrare la comunanza strutturale e la partecipazione al sodalizio.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la mera collaborazione o un rapporto bilaterale stabile con il custode/venditore: è necessario dimostrare "affectio societatis", ossia la consapevolezza e la volontà di concorrere, con almeno altre due persone, a un programma criminoso unitario e duraturo.
- Conversazioni captate e contatti episodici, da soli, possono avere valore probatorio neutro se non accompagnati da elementi indicativi di un inserimento consapevole nella struttura criminale (pianificazione comune, ruolo organico riconosciuto dagli altri, partecipazione a decisioni o gestione comune).
- La brevità temporale dell'attività (es. pochi mesi) e la marginalità del ruolo svolto sono fattori rilevanti che devono essere valutati concretamente nella ponderazione della gravità indiziaria; non possono essere superati con argomentazioni generiche sul fenomeno associativo.
- La sussistenza del pericolo di recidiva richiede motivazione specifica sul caso concreto (tenendo conto del fattore tempo, del ruolo dell'indagato e di eventuali interruzioni dei contatti): le presunzioni legali non sostituiscono una valutazione circostanziata.
- Nei procedimenti cautelari è essenziale una motivazione dettagliata e non meramente meramente descrittiva o generica: il giudice deve indicare gli elementi fattuali che collegano l'indagato al progetto criminoso collettivo.
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