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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47541/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., avverso il provvedimento del 25/06/2024 che aveva rigettato/deciso sulla richiesta di dissequestro temporaneo dell'immobile (Villa "Settanni") soggetto a sequestro preventivo, volto a consentire l'esecuzione di lavori urgenti per eliminare una situazione di pericolo. Il ricorrente deduce che il "dissequestro temporaneo" attiene alle modalità di esecuzione della misura e non alla legittimità del sequestro, pertanto la decisione avrebbe dovuto essere valutata non con gli strumenti di impugnazione ordinari (art. 322-bis c.p.p.) ma secondo la disciplina dell'incidente di esecuzione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che le decisioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo (inclusi il "dissequestro temporaneo" e le autorizzazioni temporanee di accesso) non sono appellabili né ricorribili per cassazione, essendo questioni da proporre in sede di incidente di esecuzione. Il Tribunale di Napoli ha errato nel ritenere impugnabile il proprio provvedimento ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli competente per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'incidente di esecuzione per questioni relative all'esecuzione delle misure cautelari. La Corte interpreta che le questioni sul "dissequestro temporaneo" rientrano in tale sede e non sono soggette ad impugnazione ordinaria o alla cassazione.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto impugnabile il provvedimento come se fosse adottabile il rito previsto dall'art. 322-bis; invece le decisioni sulle modalità di esecuzione del sequestro non rientrano in quella impugnabilità.

Massime di principio

  • Le richieste di "dissequestro temporaneo" o di autorizzazioni temporanee d'accesso a beni sottoposti a sequestro preventivo attengono alle modalità di esecuzione della misura e non alla legittimità del sequestro.
  • Le questioni sulle modalità di esecuzione del sequestro non sono impugnabili mediante appello ordinario né con ricorso per cassazione; tali questioni devono essere proposte mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 667 c.p.p.
  • Se il giudice ordinario qualifica erroneamente il provvedimento come impugnabile con altri rimedi (es. art. 322-bis), la Cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e rinviare gli atti al giudice competente per la corretta trattazione.
  • In casi simili il difensore deve formulare la domanda come incidente di esecuzione, documentando la necessità e i limiti temporali e operativi dell'intervento richiesto, e non confondere la contestazione delle modalità esecutive con la domanda sulla legittimità della misura cautelare.

Testo integrale

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