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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47543/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato la richiesta di applicazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di una pena sostitutiva breve ex art. 20-bis cod. pen. della pena di 1 anno, 9 mesi e 15 giorni inflitta per reati fiscali. La censura principale è la violazione di legge e il vizio di motivazione: si sostiene che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato i criteri dell'art. 133 cod. pen. e non avrebbe formulato un giudizio prognostico motivato sulla compatibilità della pena sostitutiva, basandosi invece su valutazioni generiche e su notizie della polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del Tribunale di Marsala, che ha svolto un giudizio prognostico sulla personalità della condannata fondato sulle emersioni processuali, dando rilievo alla natura e gravità dei precedenti (tra cui una condanna per bancarotta fraudolenta). Il Tribunale ha valutato l'occupazione e il reddito come indicatori recessivi rispetto al complessivo quadro criminale, ha considerato i comportamenti antecedenti e successivi ai reati e ha applicato i parametri richiamati dall'art. 20-bis in riferimento al Capo III della legge n. 689/1981. Per questi motivi la Corte ha escluso vizi di legge o di motivazione e ha confermato il rigetto; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95

    Norma richiamata quale base procedurale per la richiesta di applicazione in sede esecutiva delle misure previste; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare le richieste nell'ambito delle disposizioni procedurali vigenti.

  • codice penale, art. 20-bis

    Disciplina le sanzioni sostitutive brevi; la Corte ricorda che per la loro concessione il giudice deve formulare un giudizio prognostico positivo sull'idoneità prospettica della misura, richiamando i parametri del Capo III della legge n. 689/1981.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena che forniscono i parametri per il giudizio prognostico; la Corte afferma che il giudice può negare la sostituzione anche solo sulla base dei precedenti penali se rendono il reo "immeritevole" del beneficio, senza dover aggiungere ulteriori analisi.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III)

    Richiamata dall'art. 20-bis come disciplina di riferimento per la concessione delle sanzioni sostitutive; fornisce i parametri applicativi e i criteri valutativi che il giudice deve considerare.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali nel procedimento per cassazione; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013 (Di Pasquale)

    Principio secondo cui la valutazione di idoneità per una sanzione sostitutiva si fonda sui criteri della legge n. 689/1981 e dell'art. 133 c.p.; il giudice può negare la sostituzione anche esclusivamente per i precedenti penali che rendono il reo indegno del beneficio.

Massime di principio

  • Per ottenere una pena sostitutiva breve il richiedente deve convincere il giudice con elementi concreti di un giudizio prognostico positivo: i meri dati di reddito o lavoro non sono sufficienti se contrastano con precedenti o comportamenti rilevanti.
  • I precedenti penali gravi (es. bancarotta fraudolenta) costituiscono un fattore decisivo e possono da soli giustificare il diniego della sostituzione senza ulteriori motivazioni analitiche.
  • Il giudice dell'esecuzione deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e i parametri del Capo III della legge n. 689/1981 nel valutare l'idoneità delle sanzioni sostitutive; il ricorrente ha l'onere di dimostrare elementi positivi e il basso rischio di recidiva.
  • Le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria e le emergenze processuali possono essere utilizzate dal giudice se pertinenti e documentate; l'assenza di controprove da parte del ricorrente indebolisce la richiesta.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente la condanna alle spese; pertanto, valutare la concreta forza probatoria della domanda prima di proporre il ricorso.

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