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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47545/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fortugno ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che ha rifiutato di riconoscere il vincolo della continuazione fra due condanne: una per associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen., sentenza del 17/03/2021, passata in giudicato 07/11/2022) e una per interposizione fittizia (art. 512-bis cod. pen., sentenza del 26/01/2022, passata in giudicato 09/03/2023). La difesa ha sostenuto che le due fattispecie sono omogenee e rispecchiano un medesimo disegno criminoso unitario: Fortugno, già integrante la cosca Pesce e titolare occulto della societa Calabria Trasporti, avrebbe svuotato quest'ultima e costituito una nuova societa (Medma Trans) anticipando provvedimenti ablatori, dimostrando una programmazione unitaria antecedente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione congruente e logica: la costituzione della nuova societa e la fittizia intestazione sono state valutate come operative dopo la conoscenza dell'indagine, esprimendo un dolo specifico di interposizione estemporanea e non la prova di una programmazione criminosa preesistente. Inoltre, in sede di cognizione il reato di cui all'art. 512-bis era stato ritenuto privo della finalità di agevolazione mafiosa, circostanza incompatibile con l'unificazione per continuazione. La Cassazione ha inoltre richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti non fondata su vizi di motivazione riconducibili all'art. 606 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    usato quale titolo di condanna per associazione mafiosa; la sua natura e finalità qualificano la fattispecie come distinta rispetto all'interposizione fittizia quando quest'ultima è priva di finalità mafiosa

  • art. 512-bis cod. pen.

    reato di interposizione fittizia; nel caso concreto è stato ritenuto privo della finalità di agevolazione mafiosa e quindi valutato come condotta estemporanea di occultamento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    riferimento normativo alla censura per motivazione mancante, contraddittoria o illogica; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché la motivazione del giudice del merito risultava congruente e non viziata

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    richiamata in relazione alla determinazione dell'onere della somma a favore della Cassa delle ammende e alla possibilità di esenzione dalla condanna pecuniaria in caso di mancanza di colpevolezza; nel caso non è stata riconosciuta esenzione

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra più reati è necessario dimostrare una programmazione criminosa unitaria e antecedente: atti posti in essere dopo la percezione dell'indagine, finalizzati a eludere provvedimenti, possono indicare un intento estemporaneo e non un disegno unitario
  • La mera omogeneità materiale delle fattispecie non è sufficiente: occorre valutare l'elemento soggettivo (dolo unitario) e la finalità delle condotte (es. finalità di agevolazione mafiosa) per ricondurle sotto il vincolo della continuazione
  • Se in sede di cognizione un reato è stato accertato privo di finalità mafiosa, questa circostanza ostacola l'unificazione con una condanna per associazione mafiosa per continuazione
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove se non per vizi di motivazione ricompresi nell'art. 606 c.p.p.; le alternative interpretative plausibili del giudice del merito non giustificano l'annullamento
  • Chi impugna per vizi di motivazione deve indicare specifici elementi di illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione; contestazioni meramente assertive o ricostruzioni alternative dei fatti sono normalmente inammissibili
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende salvo prova di esenzione dalla colpevolezza

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