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Sentenza

Sentenza del 23/07/2021 n. 2643 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Errore di fatto revocatorio - Scarto tra realtà fattuale e realtà rappresentata in sentenza - Necessità - Conseguenza di una svista di natura percettiva - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione della decisione della CTR che aveva respinto il suo appello contro la CTP, sostenendo un "errore di fatto revocatorio". Lamentava che il Collegio avesse ritenuto valide le notifiche di alcune cartelle esattoriali sulla base di documenti che in realtà non proverebbero la validità della notifica: secondo il ricorrente in atti non era presente il frontespizio degli avvisi di ricevimento (AR) ma solo la scansione della facciata posteriore o delle buste delle raccomandate restituite al mittente, e che dunque mancavano la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e il timbro postale. Pertanto, sosteneva che la CTR avesse confuso/ scambiato tali documenti provocando una falsa percezione fattuale della realtà.

La decisione

La Commissione ha rigettato la domanda di revocazione. Ha ritenuto che l'errore revocatorio debba consistere in una svista di natura percettiva oggettivamente riscontrabile dal confronto tra realtà fattuale e rappresentazione in sentenza. Nel caso concreto il Collegio non ha commesso tale svista: si è infatti soffermato sulle "buste delle raccomandate informative restituite al mittente" e, in continuità con la CTP, ha ritenuto che la restituzione per compiuta giacenza costituisca prova della regolarità della notifica e del perfezionamento della stessa decorsi 10 giorni dalla spedizione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dunque non sussiste un errore di fatto ma, al più, una questione di diritto o di valutazione che non è rimediabile con la revocazione. Per tali ragioni la domanda è respinta e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 602/1973

    Norma richiamata per la disciplina delle notifiche effettuate dall'ente riscossore; utilizzata insieme ad altre disposizioni per giustificare le modalità di notifica adottate dall'Agenzia delle entrate - Riscossione.

  • art. 60 DPR 600/1973

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 26 del DPR 602/73 quale riferimento normativo alle formalità di notifica adottate dall'ente riscossore.

  • art. 140 c.p.c.

    Fondamentale per la decisione: la CTR ha ritenuto che la restituzione delle raccomandate per compiuta giacenza e le relative attestazioni (avvisi di deposito, timbri comunali e postali) provassero il perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso informativo, ai sensi di tale norma.

  • Cass. ord. n. 6513/2018

    Citata dal ricorrente per sostenere che le buste restituite non sono equipollenti al frontespizio dell'avviso di ricevimento; la CTR ha però ritenuto prevalente la valutazione complessiva degli atti che dimostrano la giacenza e il deposito.

  • Cass. ord. nn. 232/2019, 14163/2018, 22878/2017

    Giurisprudenza di supporto richiamata dalla CTR per affermare la validità della distinta delle raccomandate e della prova offerta dalle ricevute/avvisi e dai timbri riguardanti la giacenza.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando sussiste una svista percettiva oggettiva e immediatamente riscontrabile confrontando la realtà fattuale con quanto riportato in sentenza; le controversie di diritto o di valutazione non sono rimediabili con la revocazione.
  • Se la documentazione attesta la restituzione per "compiuta giacenza" (avvisi di deposito, timbri comunali/postali, distinte postali), il giudice può ritenere la notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anche se non è prodotto il frontespizio dell'AR, purché la valutazione complessiva dei documenti sia coerente.
  • Il gravame del contribuente deve dimostrare in modo oggettivo l'incongruenza tra i fatti come rappresentati in sentenza e la realtà materiale; mere contestazioni formali o la diversa interpretazione di documenti non bastano.
  • La prova della notifica mediante raccomandata e relativo avviso di deposito richiede attenzione alla documentazione (avvisi di deposito, timbri, firme del messo/ufficio postale); l'assenza di un singolo elemento può essere rilevante se impedisce di accertare la giacenza o la consegna, ma non è sempre decisiva se altri elementi provano il perfezionamento.
  • In caso di profili particolari o dubbi sulla documentazione, il ricorrente dovrebbe proporre mezzi di prova specifici e puntuali (es. controllo delle scansioni originali, testimonianze, certificazioni dell'ufficio postale o comunale) per contestare la realtà fattuale.
  • Il giudice può compensare le spese quando la questione presenta particolarità che giustificano un trattamento equo anche se la domanda viene respinta.

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