Sentenza del 23/07/2021 n. 2643 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Errore di fatto revocatorio - Scarto tra realtà fattuale e realtà rappresentata in sentenza - Necessità - Conseguenza di una svista di natura percettiva - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto la revocazione della decisione della CTR che aveva respinto il suo appello contro la CTP, sostenendo un "errore di fatto revocatorio". Lamentava che il Collegio avesse ritenuto valide le notifiche di alcune cartelle esattoriali sulla base di documenti che in realtà non proverebbero la validità della notifica: secondo il ricorrente in atti non era presente il frontespizio degli avvisi di ricevimento (AR) ma solo la scansione della facciata posteriore o delle buste delle raccomandate restituite al mittente, e che dunque mancavano la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e il timbro postale. Pertanto, sosteneva che la CTR avesse confuso/ scambiato tali documenti provocando una falsa percezione fattuale della realtà.
La decisione
La Commissione ha rigettato la domanda di revocazione. Ha ritenuto che l'errore revocatorio debba consistere in una svista di natura percettiva oggettivamente riscontrabile dal confronto tra realtà fattuale e rappresentazione in sentenza. Nel caso concreto il Collegio non ha commesso tale svista: si è infatti soffermato sulle "buste delle raccomandate informative restituite al mittente" e, in continuità con la CTP, ha ritenuto che la restituzione per compiuta giacenza costituisca prova della regolarità della notifica e del perfezionamento della stessa decorsi 10 giorni dalla spedizione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Dunque non sussiste un errore di fatto ma, al più, una questione di diritto o di valutazione che non è rimediabile con la revocazione. Per tali ragioni la domanda è respinta e le spese sono compensate.
Norme richiamate
Norma richiamata per la disciplina delle notifiche effettuate dall'ente riscossore; utilizzata insieme ad altre disposizioni per giustificare le modalità di notifica adottate dall'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 26 del DPR 602/73 quale riferimento normativo alle formalità di notifica adottate dall'ente riscossore.
Fondamentale per la decisione: la CTR ha ritenuto che la restituzione delle raccomandate per compiuta giacenza e le relative attestazioni (avvisi di deposito, timbri comunali e postali) provassero il perfezionamento della notifica decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso informativo, ai sensi di tale norma.
Cass. ord. n. 6513/2018
Citata dal ricorrente per sostenere che le buste restituite non sono equipollenti al frontespizio dell'avviso di ricevimento; la CTR ha però ritenuto prevalente la valutazione complessiva degli atti che dimostrano la giacenza e il deposito.
Cass. ord. nn. 232/2019, 14163/2018, 22878/2017
Giurisprudenza di supporto richiamata dalla CTR per affermare la validità della distinta delle raccomandate e della prova offerta dalle ricevute/avvisi e dai timbri riguardanti la giacenza.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando sussiste una svista percettiva oggettiva e immediatamente riscontrabile confrontando la realtà fattuale con quanto riportato in sentenza; le controversie di diritto o di valutazione non sono rimediabili con la revocazione.
- Se la documentazione attesta la restituzione per "compiuta giacenza" (avvisi di deposito, timbri comunali/postali, distinte postali), il giudice può ritenere la notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anche se non è prodotto il frontespizio dell'AR, purché la valutazione complessiva dei documenti sia coerente.
- Il gravame del contribuente deve dimostrare in modo oggettivo l'incongruenza tra i fatti come rappresentati in sentenza e la realtà materiale; mere contestazioni formali o la diversa interpretazione di documenti non bastano.
- La prova della notifica mediante raccomandata e relativo avviso di deposito richiede attenzione alla documentazione (avvisi di deposito, timbri, firme del messo/ufficio postale); l'assenza di un singolo elemento può essere rilevante se impedisce di accertare la giacenza o la consegna, ma non è sempre decisiva se altri elementi provano il perfezionamento.
- In caso di profili particolari o dubbi sulla documentazione, il ricorrente dovrebbe proporre mezzi di prova specifici e puntuali (es. controllo delle scansioni originali, testimonianze, certificazioni dell'ufficio postale o comunale) per contestare la realtà fattuale.
- Il giudice può compensare le spese quando la questione presenta particolarità che giustificano un trattamento equo anche se la domanda viene respinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 1002 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 1003 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 23 lug 2021Sentenza del 23/07/2021 n. 1005 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →