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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13328/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società in liquidazione, per l'anno d'imposta 2006, un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione un reddito ritenuto imputabile alla disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. n. 724 del 1994, con assoggettamento a IRES e IRAP. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che sussistessero oggettive situazioni impeditive del raggiungimento dei ricavi minimi, in particolare la lunga liquidazione già avviata dal 1997 e la conseguente impossibilità di svolgere attività imprenditoriale diversa dalla liquidazione dei creditori e dalla realizzazione dell'eventuale attivo. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficienti i fatti allegati dalla società a superare la presunzione legale di non operatività, valorizzando circostanze non oggettive e comunque riconducibili a scelte dell'imprenditore, invece di richiedere la prova di situazioni straordinarie, indipendenti dalla volontà del contribuente, idonee a rendere impossibile il conseguimento del reddito minimo presunto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la prova contraria contro la presunzione di non operatività richiede situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà del contribuente, da valutarsi in relazione alle effettive condizioni di mercato, oppure la dimostrazione dell'effettiva operatività della società; ha inoltre precisato che la verifica della corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta è sindacabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Poiché la CTR aveva considerato sufficiente lo stato di liquidazione protratto nel tempo e l'interpello disapplicativo, senza verificare se tali circostanze fossero davvero oggettive nei termini richiesti dalla legge, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio

  • art. 30 L. n. 724 del 1994

    norma antielusiva sulle società non operative; la mancata soglia di ricavi integra una presunzione legale relativa di non operatività, superabile solo con prova contraria di situazioni oggettive straordinarie o della reale operatività

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per evidenziare il requisito dell'oggettività delle situazioni addotte a fondamento della disapplicazione della disciplina antielusiva

  • art. 2697 c.c.

    evocato come regola sull'onere della prova, posto a carico del contribuente per vincere la presunzione di non operatività

  • art. 2248 c.c.

    richiamato in motivazione come ulteriore indice del disfavore ordinamentale per l'uso della società di mero godimento per regolare la comunione di diritti reali

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre mezzi e organizzazione in vista della continuità aziendale e del lucro obiettivo

  • art. 41 Cost.

    richiamato in collegamento con la libertà di iniziativa economica e i limiti dell'operatività societaria antieconomica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per qualificare come sindacabile in cassazione il vizio di sussunzione nella ricostruzione e qualificazione giuridica dei fatti

Massime di principio

  • In tema di società non operative, il mancato superamento del test di operatività fonda una presunzione legale relativa di non operatività, che può essere vinta solo mediante prova di fatti oggettivi, straordinari e indipendenti dalla volontà del contribuente, valutati alla luce delle condizioni effettive del mercato.
  • La prova contraria non si esaurisce nella mera allegazione di una situazione sfavorevole o nella dimostrazione di scelte gestorie soggettive; occorre che la situazione sia tale da rendere realmente impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi richiesti dalla norma, oppure che sia dimostrata l'effettiva operatività della società.
  • Nelle controversie sulle società di comodo, il giudice di merito commette un vizio di sussunzione quando ritiene astrattamente idonei fatti che, per come accertati, non integrano i requisiti normativi della prova contraria; tale errore è sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Lo stato di liquidazione, specie se protratto per lungo tempo, non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di non operatività se non si dimostra l'esistenza di impedimenti oggettivi e straordinari al conseguimento del minimo di ricavi.
  • L'interpello disapplicativo è un mezzo per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva, ma non equivale di per sé a prova decisiva della sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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