Cassazione Civile, Sentenza n. 19984/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Querela di falso incidentale volta ad ottenere l'accertamento della falsità della firma del legale rappresentante della C.R. Stampi SRL (Colleoni Roberto) apposta sul contratto di vendita del 13.5.2011; la querela era stata proposta a seguito di dissenso sulla copia fotostatica prodotta in giudizio e sul possesso dell'originale
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della C.R. Stampi SRL. Ha confermato che la querela di falso incidentale è stata legittimamente rigettata perché mancava l'originale della sottoscrizione contestata e la copia fotostatica prodotta era stata tempestivamente disconosciuta sia quanto all'autenticità della sottoscrizione sia quanto alla conformità all'originale. La Corte ha inoltre affermato che l'autorizzazione alla presentazione della querela rilasciata dal giudice del merito non vincola il giudice chiamato a decidere sulla querela in ordine all'ammissibilità (in particolare circa la natura dell'atto come suscettibile o meno di querela di falso). Ha confermato l'onere della parte che intende valersi del documento prodotto in copia di produrre l'originale o di giustificare la mancata produzione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la C.R. Stampi SRL condannata alle spese di giudizio, incluse quelle di legittimità
Norme richiamate
Rilevato in relazione alla procura speciale: la mancanza in primo grado di valida procura speciale era stata motivo di inammissibilità dell'incidente, ma la Corte ha preso atto della successiva acquisizione della procura; la questione non ha però consentito di superare l'altro vizio decisivo (mancata produzione dell'originale e disconoscimento della copia).
Secondo la Corte il requisito della rilevanza del documento ai fini del merito va valutato dal giudice che autorizza la querela, ma quella valutazione non esaurisce il controllo del giudice che decide sulla querela di falso: quest'ultimo deve comunque verificare l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti formali (es. che l'atto sia di tipo suscettibile di querela di falso o che la copia non sia stata disconosciuta).
Citate a supporto degli istituti processuali relativi alla querela di falso e alle modalità di contestazione e accertamento della genuinità dei documenti; la Corte ha ritenuto applicata correttamente la disciplina procedurale nel rigetto della querela.
Riferimento alla disciplina della prova documentale e della firma nelle scritture private; la Corte lo ha richiamato nel quadro delle regole probatorie sulla produzione dell'originale e sull'efficacia delle copie.
Rilevante nella cornice della valutazione della prova documentale: richiamato come parte della disciplina che governa valore e accertamento delle scritture private e delle loro copie.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la copia di un atto pubblico o di una scrittura privata può assumere efficacia probatoria equipollente solo se non è stata disconosciuta nella conformità all'originale o se la scrittura privata risulti riconosciuta; in presenza di disconoscimento tempestivo la copia perde efficacia probatoria e la querela di falso non può avere efficacia se non è disponibile l'originale.
art. 360 c.p.c. (comma 1 n. 3 e n. 5)
Norme citate come fondamento dei motivi di ricorso (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondati i motivi ex art.360 sollevati dalla ricorrente.
Richiamato nel contesto per segnalare che non si era in presenza di una 'doppia conforme' che rendesse inammissibile il controllo di legittimità, ossia non era applicabile il divieto di riesame in Cassazione in quella specifica formula.
Richiamato in relazione alle spese di lite e al principio della soccombenza: la Corte ha confermato la condanna alle spese a carico della parte soccombente (C.R. Stampi SRL).
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha verificato i presupposti per l'eventuale imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in base a questa norma regolamentare.
Massime di principio
- In una querela di falso incidentale il giudice adito per l'accertamento della falsità non è vincolato dall'ordinanza di autorizzazione del giudice del merito quanto a valutazioni di ammissibilità: può controllare se l'atto è effettivamente tra quelli suscettibili di querela di falso (atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o copia non disconosciuta).
- La copia fotostatica di un documento ha efficacia probatoria solo se non è stata tempestivamente disconosciuta nella sua conformità all'originale o se la scrittura privata risulta riconosciuta; in caso di disconoscimento la parte che intende valersi del documento deve produrre l'originale o spiegare perché non ne è in possesso.
- L'onere di provare la falsità grava sul querelante: se la copia è priva di efficacia probatoria (per disconoscimento) e l'originale non è prodotto, la querela di falso è normalmente destinata a fallire.
- La mancata produzione dell'originale può essere giustificata dalla parte che asserisce di non possederlo, ma deve fornire spiegazioni plausibili e documentate; in mancanza la Corte può ritenere che l'onere probatorio resti a carico del querelante.
- L'autorizzazione alla presentazione della querela non acquista efficacia di cosa giudicata sull'ammissibilità della querela stessa; il giudice della querela svolge un controllo autonomo sui presupposti formali e sulla genuinità del documento.
- Per evitare esiti negativi in ipotesi simili è opportuno: conservare e depositare gli originali dei documenti, o ottenere il riconoscimento della scrittura privata; contestare tempestivamente (e adeguatamente) la conformità o meno delle copie; se si è in possesso di informazioni sull'assenza dell'originale presso l'altra parte, produrre prove che lo dimostrino.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19754/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19755/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19765/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19766/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19767/2025 del 17/07/2025
- Sentenza civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19768/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →