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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19969/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 03/07/2025. Giannini contestava la mancata assoluzione per bancarotta impropria e documentale (sosteneva di non aver avuto poteri gestionali decisionali, deduceva buona fede e prescrizione su taluni capi). Rapanà articolava cinque motivi: mancata prova della qualifica di amministratore di fatto e della responsabilità per i capi 12 e 13; vizio nel calcolo della prescrizione (presunta illegittimità dell'aumento temporale per la recidiva qualificata); mancato riconoscimento della continuazione con una sentenza precedente; contestazione della misura sostitutiva della pena (chiedeva lavori di pubblica utilità invece dei domiciliari); doglianza sull'entità della confisca per equivalente. Camuglia deduceva insufficiente motivazione circa la sua posizione di amministratore di fatto e omessa concessione delle attenuanti generiche. In sede di legittimità i ricorrenti hanno invocato errori di valutazione probatoria, vizio di motivazione e questioni sul calcolo della prescrizione e sulla disciplina della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Nicola Giannini e di Filippo Camuglia (motivando la genericità/inidoneità dei motivi e la mera riproposizione di censure già affrontate in appello) e ha rigettato il ricorso di Pompilio Rapanà nel merito. Motivazioni principali: confermata la possibilità di integrazione motivazionale fra sentenza di primo e secondo grado in presenza di doppia conforme; i ricorsi che ripropongono alternative ricostruzioni dei fatti già valutate dal merito sono inammissibili; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione di comportamenti omissivi e sistematici (omissione di versamenti previdenziali e IVA) come operazioni dolose idonee a integrare bancarotta impropria e la descrizione di distrazioni/sprechi come bancarotta distrattiva o documentale ove la documentazione è risultata incoerente e insufficiente. Sul punto della prescrizione la Corte ha ricordato che per il calcolo deve tenersi conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) ai sensi dell'art.157 c.2 c.p.; la pretesa della continuazione è stata respinta per mancanza di prova di un "medesimo disegno criminoso"; la richiesta di lavori di pubblica utilità è stata ritenuta formulata in modo generico e perciò non idonea a far propendere il giudice per la pena sostitutiva diversa dai domiciliari; la doglianza sulla confisca è stata ritenuta inedita (non sollevata in appello) e quindi inammissibile. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito, condanne alle spese processuali dei ricorrenti (oltre a somma per la cassa delle ammende per Giannini e Camuglia), rifiuto delle richieste di prescrizione e di sospensione condizionale formulate in cassazione; nulla a favore della parte civile per tardività delle conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 217, n. 4 legge fallimentare

    richiamata in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per un capo in ragione della prescrizione; la Corte ha comunque valutato i termini di prescrizione considerando le aggravanti speciali quando pertinenti

  • artt. 110, 216, 219, 223 legge fallimentare

    utilizzati per qualificare le diverse forme di bancarotta (impropria per operazioni dolose, distrattiva, documentale) e per collegare omissioni contributive e distributive al nesso causale con il fallimento

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    riferimento al reato tributario (fatture per operazioni inesistenti) contestato a taluni imputati; la corte ha considerato pena e aumenti ai fini del computo della prescrizione

  • art. 2639 cod. civ.

    richiamato come parametro interpretativo della nozione di "amministratore di fatto": serve esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, valutazione che spetta al giudice di merito

  • art. 157 cod. pen.

    stabilisce che, per il calcolo della prescrizione, si tenga conto della pena massima tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale; la Corte ha ribadito che aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) incidono sul termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    riferito dall'orientamento giurisprudenziale per l'estensione massima del termine di prescrizione in presenza di aumenti, richiamato dalla Corte per il computo temporale

  • art. 99 cod. pen.

    richiamato per l'aumento della pena in presenza di recidiva qualificata e per l'incidenza di tale aumento sui termini di prescrizione

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    citato come fondamento delle censure di mancanza o illogicità della motivazione, con la precisazione che tali vizi devono emergere dal testo impugnato e non giustificare una riconsiderazione del merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alle spese a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

  • art. 611 e 610 cod. proc. pen.

    richiamati in tema di termini per il deposito delle memorie e della non ammissibilità delle conclusioni tardive della parte civile ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen. (richiamo alla disciplina sulle pene sostitutive)

    utilizzati per ricordare che la scelta e le modalità di esecuzione della pena sostitutiva sono di competenza del giudice e che l'interessato deve fornire elementi concreti a supporto della richiesta

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come criterio cui il giudice deve attenersi nell'esame dell'idoneità delle pene sostitutive e nella comparazione con le esigenze di prevenzione e risocializzazione

Massime di principio

  • Ricorsi che si limitano a riproporre in cassazione le stesse ragioni già affrontate e motivate dai giudici di merito, senza critiche specifiche e puntuali, sono molto probabili di essere dichiarati inammissibili; è necessario articolare l'eccezione rispetto alla ratio della decisione impugnata
  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma di responsabilità in primo e secondo grado) la motivazione del giudice d'appello può integrare e saldarsi con quella di primo grado: in cassazione è sufficiente che risulti una valutazione logica e complessiva dei fatti
  • Per la nozione di "amministratore di fatto" è richiesto l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestionali; la prova è di fatto e spetta al giudice di merito, che la valuta con ampio potere discrezionale
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) ai sensi dell'art.157 c.p.; chi deduce errore nel calcolo deve sollevare la questione in modo specifico già in appello e motivarla
  • La configurazione della continuazione richiede l'allegazione e la prova dell'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" programmato sin dal primo evento: non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità di tipologia dei reati
  • La richiesta di pene sostitutive (lavori di pubblica utilità, ecc.) deve essere formulata con elementi concreti che ne dimostrino l'idoneità e la praticabilità; formulazioni generiche o documentazione incompleta espongono il richiedente al rigetto
  • Censure proposte per la prima volta in cassazione (es. su confisca non impugnata in appello) sono inammissibili: è essenziale la completa, tempestiva e specifica deduzione dei motivi nei gradi precedenti

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