Cassazione Penale, Sentenza n. 19969/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 03/07/2025. Giannini contestava la mancata assoluzione per bancarotta impropria e documentale (sosteneva di non aver avuto poteri gestionali decisionali, deduceva buona fede e prescrizione su taluni capi). Rapanà articolava cinque motivi: mancata prova della qualifica di amministratore di fatto e della responsabilità per i capi 12 e 13; vizio nel calcolo della prescrizione (presunta illegittimità dell'aumento temporale per la recidiva qualificata); mancato riconoscimento della continuazione con una sentenza precedente; contestazione della misura sostitutiva della pena (chiedeva lavori di pubblica utilità invece dei domiciliari); doglianza sull'entità della confisca per equivalente. Camuglia deduceva insufficiente motivazione circa la sua posizione di amministratore di fatto e omessa concessione delle attenuanti generiche. In sede di legittimità i ricorrenti hanno invocato errori di valutazione probatoria, vizio di motivazione e questioni sul calcolo della prescrizione e sulla disciplina della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Nicola Giannini e di Filippo Camuglia (motivando la genericità/inidoneità dei motivi e la mera riproposizione di censure già affrontate in appello) e ha rigettato il ricorso di Pompilio Rapanà nel merito. Motivazioni principali: confermata la possibilità di integrazione motivazionale fra sentenza di primo e secondo grado in presenza di doppia conforme; i ricorsi che ripropongono alternative ricostruzioni dei fatti già valutate dal merito sono inammissibili; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione di comportamenti omissivi e sistematici (omissione di versamenti previdenziali e IVA) come operazioni dolose idonee a integrare bancarotta impropria e la descrizione di distrazioni/sprechi come bancarotta distrattiva o documentale ove la documentazione è risultata incoerente e insufficiente. Sul punto della prescrizione la Corte ha ricordato che per il calcolo deve tenersi conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) ai sensi dell'art.157 c.2 c.p.; la pretesa della continuazione è stata respinta per mancanza di prova di un "medesimo disegno criminoso"; la richiesta di lavori di pubblica utilità è stata ritenuta formulata in modo generico e perciò non idonea a far propendere il giudice per la pena sostitutiva diversa dai domiciliari; la doglianza sulla confisca è stata ritenuta inedita (non sollevata in appello) e quindi inammissibile. Conseguenze pratiche: conferma delle condanne di merito, condanne alle spese processuali dei ricorrenti (oltre a somma per la cassa delle ammende per Giannini e Camuglia), rifiuto delle richieste di prescrizione e di sospensione condizionale formulate in cassazione; nulla a favore della parte civile per tardività delle conclusioni.
Norme richiamate
art. 217, n. 4 legge fallimentare
richiamata in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per un capo in ragione della prescrizione; la Corte ha comunque valutato i termini di prescrizione considerando le aggravanti speciali quando pertinenti
artt. 110, 216, 219, 223 legge fallimentare
utilizzati per qualificare le diverse forme di bancarotta (impropria per operazioni dolose, distrattiva, documentale) e per collegare omissioni contributive e distributive al nesso causale con il fallimento
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
riferimento al reato tributario (fatture per operazioni inesistenti) contestato a taluni imputati; la corte ha considerato pena e aumenti ai fini del computo della prescrizione
richiamato come parametro interpretativo della nozione di "amministratore di fatto": serve esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, valutazione che spetta al giudice di merito
stabilisce che, per il calcolo della prescrizione, si tenga conto della pena massima tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale; la Corte ha ribadito che aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) incidono sul termine di prescrizione
riferito dall'orientamento giurisprudenziale per l'estensione massima del termine di prescrizione in presenza di aumenti, richiamato dalla Corte per il computo temporale
richiamato per l'aumento della pena in presenza di recidiva qualificata e per l'incidenza di tale aumento sui termini di prescrizione
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
citato come fondamento delle censure di mancanza o illogicità della motivazione, con la precisazione che tali vizi devono emergere dal testo impugnato e non giustificare una riconsiderazione del merito
applicato per la condanna alle spese a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
art. 611 e 610 cod. proc. pen.
richiamati in tema di termini per il deposito delle memorie e della non ammissibilità delle conclusioni tardive della parte civile ai fini della liquidazione delle spese
art. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen. (richiamo alla disciplina sulle pene sostitutive)
utilizzati per ricordare che la scelta e le modalità di esecuzione della pena sostitutiva sono di competenza del giudice e che l'interessato deve fornire elementi concreti a supporto della richiesta
richiamato come criterio cui il giudice deve attenersi nell'esame dell'idoneità delle pene sostitutive e nella comparazione con le esigenze di prevenzione e risocializzazione
Massime di principio
- Ricorsi che si limitano a riproporre in cassazione le stesse ragioni già affrontate e motivate dai giudici di merito, senza critiche specifiche e puntuali, sono molto probabili di essere dichiarati inammissibili; è necessario articolare l'eccezione rispetto alla ratio della decisione impugnata
- In presenza di una "doppia conforme" (conferma di responsabilità in primo e secondo grado) la motivazione del giudice d'appello può integrare e saldarsi con quella di primo grado: in cassazione è sufficiente che risulti una valutazione logica e complessiva dei fatti
- Per la nozione di "amministratore di fatto" è richiesto l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestionali; la prova è di fatto e spetta al giudice di merito, che la valuta con ampio potere discrezionale
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) ai sensi dell'art.157 c.p.; chi deduce errore nel calcolo deve sollevare la questione in modo specifico già in appello e motivarla
- La configurazione della continuazione richiede l'allegazione e la prova dell'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" programmato sin dal primo evento: non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità di tipologia dei reati
- La richiesta di pene sostitutive (lavori di pubblica utilità, ecc.) deve essere formulata con elementi concreti che ne dimostrino l'idoneità e la praticabilità; formulazioni generiche o documentazione incompleta espongono il richiedente al rigetto
- Censure proposte per la prima volta in cassazione (es. su confisca non impugnata in appello) sono inammissibili: è essenziale la completa, tempestiva e specifica deduzione dei motivi nei gradi precedenti
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