Cassazione Civile, Ordinanza n. 21173/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un imprenditore edile sosteneva di aver eseguito, negli anni 1998-1999, lavori presso il cantiere navale della società convenuta senza ricevere il corrispettivo residuo, quantificato in euro 85.747,41; chiedeva quindi la condanna al pagamento, oltre accessori e maggior danno da svalutazione, oppure in subordine l’accertamento di un arricchimento senza causa. La convenuta replicava di avere già pagato i lavori, producendo documentazione contabile e bancaria. Il Tribunale, dopo CTU contabile, rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che la consulenza avesse chiarito come le fatture azionate risultassero pagate e che il materiale documentale della convenuta avesse efficacia probatoria tra imprenditori ex art. 2710 c.c. Nel ricorso per cassazione l’attore deduceva: 1) violazione delle regole sull’onere della prova e sull’uso della CTU, sostenendo che la consulenza fosse esplorativa e che la convenuta non avesse provato l’adempimento; 2) violazione delle norme sull’imputazione del pagamento, assumendo che i pagamenti documentati si riferissero ad altre prestazioni e che mancasse prova della diversa imputazione invocata dall’attore; 3) violazione dell’art. 2710 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per l’asserita mancanza dei requisiti di efficacia probatoria dei documenti contabili prodotti dalla convenuta; 4) censura sulle spese di lite per asserita errata applicazione dei parametri e mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTU non era esplorativa ma legittimamente disposta come consulenza percipiente, necessaria a ricostruire una situazione contabile complessa e storicamente risalente, con documentazione bancaria incompleta per ragioni temporali. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte riferita al vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme e per difetto di specificità; infondato quanto all’imputazione del pagamento, perché una volta dimostrato dal debitore il pagamento di somme idonee a estinguere il debito dedotto in giudizio, spettava al creditore provare la diversa imputazione ex art. 1193 c.c., prova che non era stata fornita. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva riprodotto né localizzato adeguatamente gli atti e i documenti. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo legittima la liquidazione delle spese entro i parametri e insindacabile la mancata compensazione, oltre a escludere che vi fosse stata liquidazione della fase istruttoria da censurare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per il rigetto, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; nel caso concreto non risultava assolto l’onere del creditore di provare la diversa imputazione dei pagamenti una volta dimostrato il pagamento del debito azionato.
invocato come norma sulla valutazione della prova, ma le censure sono state respinte perché tendevano a una rivalutazione del merito.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze perché dirette a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
citato solo nella formulazione del primo motivo, senza decisivo rilievo autonomo nella ratio.
citato solo nella formulazione del primo motivo, senza decisivo rilievo autonomo nella ratio.
richiamato nel primo motivo come parametro del giusto processo, ma non accolto.
citato in relazione alla CTU; la Corte ha valorizzato il potere del giudice di disporla come ausilio tecnico.
citato in relazione alla nomina del consulente tecnico; il suo uso è stato ritenuto corretto nel caso concreto.
citato tra le norme richiamate nel primo motivo, senza autonomo accoglimento.
citato tra le norme richiamate nel primo motivo, senza autonomo accoglimento.
richiamato per la c.d. doppia conforme, che ha reso inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in assenza di specifica indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base formale delle doglianze di violazione di legge e nullità, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
inammissibile per doppia conforme e difetto di specificità.
richiamato nel secondo motivo, ma non accolto.
la Corte ha ribadito che, quando il debitore dimostri di aver pagato somme idonee a estinguere il debito dedotto in giudizio, spetta al creditore provare le condizioni per una diversa imputazione del pagamento.
menzionato dal ricorrente in tema di quietanza e imputazione del pagamento; la Corte ha rilevato che non era stata provata una diversa imputazione.
i documenti estratti dai libri contabili di parte convenuta sono stati ritenuti dotati di efficacia probatoria tra imprenditori.
richiamato sulla condanna alle spese, confermata in base alla soccombenza.
richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di mancata compensazione nei limiti evidenziati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo sulla documentazione è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica riproduzione e localizzazione degli atti e documenti nel ricorso.
richiamato sui parametri di liquidazione dei compensi professionali; il giudice può discostarsene restando nei limiti di minimo e massimo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio del giudice; può tuttavia assumere funzione percipiente quando l’accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche e il fatto costitutivo sia stato già allegato dalla parte.
- Quando il debitore dimostri di avere effettuato pagamenti idonei a estinguere il debito dedotto in giudizio, grava sul creditore che invochi una diversa imputazione l’onere di provare i presupposti di tale diversa imputazione ai sensi dell’art. 1193 c.c.
- In presenza di documentazione contabile tra imprenditori, i documenti estratti dai libri contabili di parte possono avere efficacia probatoria ex art. 2710 c.c., se correttamente valorizzati dal giudice di merito.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie; la Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se la motivazione è congrua e non illogica.
- Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione che deduca vizi di valutazione di documenti deve rispettare il requisito di specificità dell’art. 366, n. 6, c.p.c., riproducendo o localizzando puntualmente gli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La liquidazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, non potendosi censurare la mancata compensazione se il giudice di merito ha applicato il criterio della soccombenza e si è mosso entro i parametri normativi.
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