Cassazione Civile, Ordinanza n. 10322/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a Irpef, Iva e Irap per gli anni 2012, 2013 e 2014, emessi in relazione all'omessa dichiarazione dei redditi di una ditta individuale. L'Ufficio aveva rideterminato costi e ricavi facendo ricorso al metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando anche elementi desunti dallo spesometro e la mancanza di rimanenze finali di magazzino. In primo grado la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, perché il giudice aveva ritenuto più attendibili i dati emersi da una verifica della Guardia di finanza e dalla documentazione rinvenuta presso la sede della ditta rispetto alla ricostruzione induttiva dell'Ufficio. In appello, la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo insussistente il dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado, senza però affrontare il merito della pretesa fiscale. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione sostenendo, formalmente, la violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, ma in concreto denunciando un error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente la correttezza del metodo induttivo e la fondatezza della ripresa fiscale. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del motivo, perché maschererebbe una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha chiarito che il ricorso censurava realmente un'omessa pronuncia, quindi una violazione dell'art. 112 c.p.c., e non una mera violazione di legge sostanziale o una contestazione del merito. Ha affermato che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado integra un motivo specifico di impugnazione ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Poiché la CTR aveva esaminato soltanto il profilo del preteso difetto di motivazione della decisione di primo grado, senza pronunciarsi sulla correttezza del metodo induttivo e sulla fondatezza della pretesa tributaria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del metodo induttivo di ricostruzione del reddito d'impresa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sulla correttezza della pretesa fondata su tale norma.
Serve a fondare la censura di omessa pronuncia: il giudice di merito deve decidere su tutte le domande e i motivi ritualmente proposti, anche implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte osserva che, pur essendo stata formalmente dedotta la violazione di legge sostanziale, il contenuto effettivo del ricorso riguardava un error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il corretto parametro per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per distinguere il vizio di omessa motivazione dall'omessa pronuncia; nel caso concreto non si tratta di un semplice difetto motivazionale.
Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni poste a base della legittimità dell'atto impugnato.
Invocati dalla controricorrente a sostegno del libero convincimento e della valutazione delle prove, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che investe l'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere veicolata come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
- L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non adotti alcuna statuizione, neppure implicita, su una questione ritualmente devoluta; se invece la questione è stata esaminata, il vizio può eventualmente riguardare la motivazione, non l'art. 112 c.p.c.
- Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione finanziaria soddisfa il requisito di specificità anche quando ripropone le medesime ragioni difensive già svolte in primo grado a sostegno della legittimità dell'atto impositivo.
- Se l'atto di appello contiene più motivi specifici, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su tutti, compreso il merito della pretesa fiscale, e non può limitarsi a verificare il solo profilo della motivazione della sentenza impugnata.
- La ripartizione tra vizio di motivazione e omessa pronuncia dipende dall'effettivo contenuto della decisione: il primo presuppone un esame della questione, il secondo la sua totale pretermissione.
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