Sentenza del 16/04/2020 n. 7849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento T.A.R.S.U. relativi agli anni 2007, 2009 e 2010. Il ricorrente deduceva: (i) decadenza del diritto dell'ente impositore alla riscossione (richiamando D.Lgs. 507/1993, art.72); (ii) carenza di motivazione degli avvisi in relazione a presupposti di fatto e di diritto; (iii) illegittima imputazione di dichiarazioni infedeli nonostante mancassero variazioni alla consistenza dell'immobile dal 1985; (iv) abrogazione della T.A.R.S.U. con decorrenza 1.1.2010 e quindi mancanza di titolo impositivo per il 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A. e ha confermato le pronunce di merito. Motivazioni principali: gli avvisi di accertamento sono stati notificati tempestivamente (il ruolo/accertamenti considerati tempestivi alla luce della disciplina applicabile); la motivazione degli avvisi è ritenuta adeguata e sufficiente a consentire la difesa del contribuente; la contestazione di maggiore superficie imponibile era legittima e l'infedeltà della dichiarazione è imputabile al contribuente anche se la situazione era originata da denunce precedenti; la T.A.R.S.U. era ancora vigente per l'anno 2010 in ragione del complesso regime transitorio e delle norme successive che hanno prorogato o preservato l'applicabilità della disciplina sino all'entrata in vigore dei nuovi tributi (TARES/TARI). Nessuna condanna per spese di Cassazione in favore della resistente, e indicazione dell'eventuale obbligo del ricorrente al contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72
Disciplina la possibilità per il Comune di formare il ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente; ove il Comune utilizzi il ruolo opera il termine annuale per formazione e notifica del ruolo (termine breve applicabile alla riscossione tramite ruolo).
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71
Regola l'avviso di accertamento per omissioni, infedeltà o incompletezze della denuncia; originariamente prevedeva un termine triennale di decadenza per l'accertamento.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
"gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Ha esteso a cinque anni il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio riferiti agli accertamenti (ma non si applica automaticamente al sistema di riscossione tramite ruolo quando opera l'art.72).
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Imposta l'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche; se l'avviso richiama altro atto non conosciuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Aveva previsto l'istituzione della T.I.A. e la soppressione della T.A.R.S.U. secondo un regime transitorio; l'effetto abrogativo della T.A.R.S.U. era subordinato al completamento del regime transitorio e all'adozione di atti attuativi.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Atto attuativo che ha fissato un regime transitorio di durata pluriennale per la sostituzione della T.A.R.S.U. con la T.I.A.; tale regime ha mantenuto in vigore la disciplina T.A.R.S.U. per un certo periodo.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11
"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
Ha previsto la conservazione delle discipline regolamentari vigenti (inclusi i regolamenti comunali sulla T.A.R.S.U.) sino all'adozione dei provvedimenti attuativi, impedendo una immediata soluzione di continuità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i
"i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"
Conferma la prosecuzione dell'applicazione degli atti attuativi del precedente decreto per evitare vuoti normativi.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater (convertito L. 27 febbraio 2009, n. 13)
"ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (T.I.A.) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"
Riconosceva che, se il regolamento attuativo non fosse adottato entro una certa data, i comuni potevano comunque adottare la T.I.A. sulla base delle disposizioni vigenti, implicitamente confermando che l'effetto abrogativo non si era automaticamente realizzato.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principi generali sull'obbligo di motivazione degli atti tributari: l'amministrazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in modo da garantire la trasparenza e la possibilità di difesa.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3-5
Disciplina sanzionatoria in materia tributaria relativa all'infedeltà delle dichiarazioni; il criterio applicativo è stato richiamato ma la Corte ha ritenuto legittima l'attribuzione dell'infedeltà al contribuente.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'ente ha proceduto mediante accertamento (art.71 e disciplina L.296/2006: termine di decadenza generalmente quinquennale per avvisi in rettifica/d'ufficio) oppure mediante formazione del ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente (art.72: termine annuale per la formazione e notifica del ruolo). Il termine applicabile può determinare la tempestività dell'atto.
- L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale se consente di conoscere il petitum e la causa petendi: è sufficiente la chiara indicazione degli elementi di fatto (es. maggiore superficie, diversa categoria) e delle ragioni giuridiche; non è necessario allegare tutti gli atti regolamentari generali se il loro contenuto essenziale è desumibile.
- La T.A.R.S.U. non è stata automaticamente abrogata alla semplice emanazione di norme successive: fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi e per effetto delle norme transitorie successive la disciplina può rimanere vigente. Occorre verificare il complesso delle norme e le decorrenze (D.Lgs. 5/1997, D.P.R. 158/1999, D.Lgs. 152/2006, interventi successivi).
- Il nuovo acquirente di un immobile può essere chiamato a rispondere per omesse o infedeli denunce relative alla consistenza dell'immobile; la legittimità dell'accertamento non viene esclusa dal fatto che l'irregolarità derivasse da una precedente denuncia del dante causa.
- In contenziosi TARSU/TARI è fondamentale verificare: la natura dell'atto (ruolo vs accertamento), la decorrenza dei termini di decadenza, il contenuto motivazionale dell'avviso e la coerenza con il regime transitorio e le norme successive sulla gestione rifiuti.
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