Sentenza del 16/04/2020 n. 7847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento TARSU 2009. Denunciava nullità e illegittimità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione del regolamento Tarsu comunale e della normativa nazionale sui rifiuti, sostenendo che la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a urbani era atto regolamentare pubblicato e vincolante e che non occorreva un previo avviso distinto dall'avviso di accertamento; censurava altresì la valutazione sulla motivabilità dell'avviso e la presunta carenza di un previo accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.), rilevando che il ricorrente non ha indicato né riportato testualmente la delibera comunale né l'avviso di accertamento contestato, rendendo impossibile la verifica della presunta carenza motivazionale. La Corte ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali sul punto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori e al 15% per spese generali; dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve essere specifico e contenere i passi testuali degli atti o delle decisioni che si censurano; la mancanza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale iscrizione dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento, se dovuto.
Regolamento Tarsu del Comune di Somma Vesuviana / delibera di assimilazione
non riportata nel ricorso
La delibera comunale che assimila rifiuti speciali ad urbani costituisce atto regolamentare vincolante se approvata e pubblicata; tuttavia, ai fini della cassazione, essa deve essere riprodotta e datata nel ricorso per consentire la verifica.
Cass. n. 21611 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 16147 del 2017
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e che la censura sulla motivazione di atti amministrativi richiede la trascrizione testuale degli atti impugnati.
Massime di principio
- In materia tributaria il ricorso in Cassazione è soggetto al principio di autosufficienza: è necessario riportare testualmente e specificamente gli atti amministrativi o i passi della motivazione censurati (es. avviso di accertamento, delibere), pena l'inammissibilità.
- La censura generica di insufficiente o contraddittoria motivazione senza indicazione puntuale delle parti ritenute viziate non è sufficiente: occorre indicare il vizio di diritto o riportare i testi rilevanti.
- Una delibera comunale che modifica criteri di tassabilità è vincolante se approvata e pubblicata, ma il suo effetto processuale richiede la prova della sua esistenza, data di approvazione e pubblicazione quando è invocata in giudizio.
- Le spese seguono la soccombenza in Cassazione; il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e ad eventuali contributi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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