Sentenza del 17/04/2020 n. 7910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole all'Amministrazione. Il ricorso si fondava su un unico motivo: violazione del D.P.R. n. 633/1972, art. 73 (richiamando anche l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). L'Amministrazione sosteneva che, riguardo all'iscrizione a ruolo relativa all'IRES, la contribuente aveva indicato in dichiarazione un credito (Euro 46.263,00) come "credito ceduto" senza che ciò risultasse dalle dichiarazioni delle società consolidate e senza aver prodotto bilanci o note integrative delle controllate, documentazione necessaria a provare la mancata cessione. Quanto all'iscrizione relativa all'IVA, l'Agenzia contestava che l'eventuale eccedenza ante-ingresso nel gruppo non potesse essere autonomamente compensata dalla controllata, richiamando il regime di liquidazione IVA di gruppo applicabile per l'anno 2007 e sostenendo l'erronea interpretazione della CTR circa l'applicabilità della risoluzione n. 56/E del 2011 (norma di prassi riferibile alle modifiche introdotte dalla L. n. 244/2007 con efficacia dal 2008).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, nel regime dell'IVA di gruppo applicabile per l'anno 2007 (previo alle modifiche del 2008), le eccedenze detraibili maturate anche in anni anteriori dovevano essere trasferite alla controllante e non potevano essere utilizzate autonomamente dalle controllate; inoltre ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente motivato la propria valutazione circa la documentazione probatoria sulla cessione del credito IRES. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della contribuente per Euro 10.000,00 oltre rimborso spese, mentre sono compensate le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73
Nel regime di liquidazione IVA di gruppo ante modifiche 2008 l'espressione "eccedenza detraibile" comprende anche le eccedenze maturate in anni anteriori all'ingresso nel gruppo: tali eccedenze dovevano essere trasferite alla controllante e non potevano essere utilizzate autonomamente dalle controllate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Norma richiamata nel procedimento di controllo che ha portato all'emissione della cartella per IRES (controllo formale e accertamento).
D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8
Richiamata per affermare che i saldi delle società del gruppo vengono trasferiti alla capogruppo e non possono essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione dalle controllate.
D.M. n. 11065 del 1979
Regola la procedura di trasferimento delle eccedenze detraibili dalle società controllate alla controllante nel meccanismo dell'IVA di gruppo.
L. n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008)
Ha introdotto modifiche all'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 il cui regime trova applicazione dalla liquidazione Iva di gruppo 2008; la prassi successiva (es. risoluzione 56/E/2011) si riferisce a tale regime post-2008.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E dell'11/5/2011
Documento di prassi che disciplina il trattamento delle eccedenze pregresse antecedenti l'ingresso nel gruppo ma riferibile al regime risultante dalle modifiche del 2008; la Corte ha ritenuto non pertinente il suo richiamo per il caso relativo al 2007.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)
Testo processuale invocato dall'Amministrazione per censurare la motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria della sentenza di merito.
Giurisprudenza citata (Cass. n. 12642/2017 e Cass. n. 10207/2016)
Confermano il principio secondo cui le eccedenze detraibili delle controllate, anche se maturate in anni anteriori, devono essere trasferite alla controllante nel regime ante-2008 e che il controllo e l'accertamento possono essere esercitati nei confronti della sola controllante che presenta la dichiarazione di gruppo.
Massime di principio
- Per l'IVA di gruppo nel periodo antecedente alla L. n. 244/2007 (applicazione pratica fino alla liquidazione 2008) le eccedenze detraibili maturate anche in anni precedenti all'ingresso devono essere trasferite alla controllante e non possono essere utilizzate autonomamente dalle società controllate.
- La controllante, presentando il prospetto di liquidazione e le dichiarazioni delle controllate, assume gli obblighi dichiarativi e diventa soggetto principale dell'eventuale controllo e della compensazione o rimborso infragruppo.
- La prassi (es. risoluzioni) che interpreta interventi normativi successivi non è automaticamente applicabile a periodi anteriori all'entrata in vigore delle modifiche legislative; occorre sempre verificare l'anno d'imposta e il regime applicabile.
- In giudizio il contribuente deve fornire la documentazione idonea a dimostrare la cessione o l'inesistenza del credito (modelli consolidati, bilanci, note integrative, prospetti infragruppo); l'assenza di tali documenti indebolisce la sua posizione.
- Quando l'Amministrazione contesta la mancata cessione o l'uso improprio di crediti/incentivi infragruppo, la valutazione si basa su riscontri documentali: la semplice affermazione senza prova non è sufficiente, ma l'onere probatorio grava sul contribuente che dichiara la cessione.
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente il superamento degli elementi probatori prodotti dall'Amministrazione (o la mancata produzione di documenti rilevanti da parte del contribuente), la decisione può essere cassata per vizio di motivazione.
- In casi simili è consigliabile: verificare esattamente il regime IVA/IRES applicabile all'anno d'imposta, conservare e produrre tutta la documentazione infragruppo (dichiarazioni, bilanci, note integrative, prospetti di trasferimento), e contestare l'applicabilità di prassi successive se si riferiscono a regimi diversi.
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