Sentenza del 16/04/2020 n. 7848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine perentorio (termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione/deposito della sentenza della CTR). Perciò il merito delle contestazioni sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria e sulle notifiche non è stato esaminato; non essendosi costituito l'intimato non sono state attribuite spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di iscrizione ipotecaria (per il doppio del credito a ruolo) per vizi di notifica di alcune cartelle esattoriali e per l'avvio della riscossione nonostante sei atti impositivi fossero pendenti dinanzi alla Commissione tributaria; dedotte violazioni del D.P.R. n. 602/1973 (omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento) e della L. n. 241/1990 (diritti di informazione e partecipazione), oltre rilievi sulla competenza (cartelle previdenziali) e richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancate notifiche; dal testo emerge l'eccezione ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Citato in relazione alla validità delle notifiche effettuate direttamente dalla concessionaria a mezzo posta; la ricorrente deduceva nullità delle notifiche se eseguite irregolarmente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
Richiamato nel contrasto sulla possibilità di riscossione frazionata anche in pendenza di giudizio; la ricorrente sosteneva che norme successive in materia tributaria limitino tale possibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
La ricorrente lo invocava per impedire l'esecuzione (o la riscossione) mentre risultavano pendenti specifici ricorsi; la questione è stata discussa tra le parti/giudici di merito ma la Cassazione non ha esaminato il punto per improcedibilità del ricorso.
L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21
Invocate per violazione dei principi di trasparenza, diritto di accesso e motivazione/partecipazione (omessa comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e mancata indicazione del responsabile del procedimento). La presunta violazione è stata allegata ma non decisa in Cassazione.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
Richiamato dalla ricorrente per lamentare che la CTR non aveva deciso sulla sua istanza di chiamata in causa dell'ente impositore; la questione è stata sollevata come vizio procedurale.
Statuto del Contribuente, art. 7
Invocato per la presunta omissione di comunicazione al contribuente dell'iscrizione ipotecaria (diritto all'informazione sul procedimento).
Codice di procedura civile, art. 327
Richiamato dalla Corte di Cassazione per la disciplina del termine per proporre ricorso per cassazione (decorrenza dal deposito/pubblicazione e termine perentorio ridotto dalla L. n. 69/2009); la mancata osservanza di tale termine ha determinato l'improcedibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivazioni del ricorso per cassazione)
Gli articoli sono citati come fondamento delle doglianze (omessa/contraddittoria motivazione e violazione di legge) dedotte nel ricorso; tuttavia la Cassazione non è entrata nel merito per la dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- La tempestività nella proposizione e nella notifica del ricorso per cassazione è essenziale: il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza e la sua violazione comporta l'improcedibilità senza esame del merito.
- Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria è fondamentale raccogliere e documentare con precisione le notifiche (intimazioni e cartelle): contestazioni sulle notifiche devono essere provate e sono spesso decisive sulla legittimità dell'esecuzione.
- Se vi sono cartelle o atti sottoposti a ricorso davanti alla Commissione tributaria, va valutato se e come le norme speciali (es. D.Lgs. n.546/1992 art.68) limitino la riscossione: la qualificazione dell'atto (tributario vs previdenziale) e la competenza giurisdizionale possono incidere sul rimedio esperibile.
- In processi tributari è strategico chiedere tempestivamente la chiamata in causa dell'ente impositore quando la decisione può incidere sulla sua posizione e verificare che i giudici si pronuncino sull'istanza, pena la perdita di un elemento probatorio o processuale rilevante.
- Le censure relative al rispetto dei principi di trasparenza e diritto di accesso (L. n.241/1990, Statuto del contribuente) devono essere specifiche e documentate (es. prova della mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, indicazione del responsabile del procedimento) per essere efficaci.
- In sede cautelare o di opposizione ad esecuzione, considerare sia la regolarità formale delle notifiche eseguite dalla concessionaria sia la possibilità di ottenere sospensioni o misure cautelari qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa tributaria.
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