Sentenza del 17/04/2020 n. 7907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta alla fonte per gli anni 1990-1992 (ritenute operate dal sostituto d'imposta, la Banca di G.) in base alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e richiamando anche profili collegati alla L. n. 190/2014, art. 1, comma 165. L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva dato ragione al contribuente sostenendo che: a) il condono/definizione agevolata riguardava solo soggetti che non avevano ancora versato l'imposta; b) comunque il diritto al rimborso spettava soltanto al soggetto che aveva effettivamente versato il tributo (il sostituto d'imposta) e non al lavoratore «sostituito» che aveva solo subito le ritenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR che aveva dato ragione al contribuente. I giudici hanno ritenuto applicabile il D.P.R. n. 602/1973, art. 38, secondo cui sono legittimati a chiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta che il percipiente (sostituito). La Corte ha inoltre interpretato la L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 come norma di carattere indennitario rivolta a risarcire le vittime del sisma e quindi finalizzata a consentire il recupero delle imposte «dovute e versate» dal soggetto passivo sostanziale, non limitando il rimborso al solo sostituto. È richiamata anche la successiva disciplina (D.L. n. 91/2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123/2017) che conferma l'inclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari in ordine alle ritenute subite, seppure tale intervento abbia incidenza soprattutto sulle modalità esecutive. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.200,00.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
La Corte l'ha letta come norma derogatoria rispetto alla logica ordinaria delle sanatorie: consente al contribuente di recuperare parte delle imposte dovute e versate in funzione indennitaria per i soggetti colpiti dal sisma, riconoscendo il diritto al rimborso al soggetto passivo sostanziale (il percettore del reddito), non limitando il rimborso al sostituto d'imposta.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 165
Norma citata nella controversia ma non determinante nella motivazione principale; inserita tra le disposizioni oggetto di interpretazione relativo alla definizione agevolata/condono.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Secondo la giurisprudenza richiamata e confermata, l'art. 38 riconosce legittimazione a chiedere il rimborso sia al soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto) sia al percipiente (sostituito); pertanto il lavoratore dipendente che ha subito ritenute è legittimato a richiedere e impugnare il rifiuto del rimborso.
D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies (conv. L. n. 123 del 2017)
Intervento successivo che ha incluso espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari delle procedure di rimborso relative alle ritenute subite, confermando e rafforzando la possibilità di restituzione ai percipienti; la Corte osserva che tale ius superveniens incide sulle modalità esecutive ma non sulla legittimazione sostanziale già riconosciuta.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione/condono ha finalità indennitarie (es. risarcire vittime di calamità), la legittimazione al rimborso va interpretata a favore del soggetto passivo sostanziale (il percettore del reddito), anche se il tributo è stato trattenuto dal sostituto.
- Ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973, sia il sostituto d'imposta che il sostituito possono richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate o trattenute; non è escluso a priori il diritto del lavoratore dipendente che ha subito ritenute.
- La distinzione tra chi ha materialmente 'versato' l'imposta e chi l'ha 'subita' non esclude il rimborso quando la norma che lo prevede abbia natura compensativa o indennitaria: la qualificazione sostanziale della posizione fiscale prevale sulla mera veste formale del versamento.
- Interventi normativi successivi (ius superveniens) che disciplinano le modalità di esecuzione dei rimborsi possono confermare o disciplinare chi riceve effettivamente la somma, ma solitamente incidono sull'aspetto procedurale/esecutivo e non sul diritto sostanziale riconosciuto.
- In situazioni analoghe, verificare sempre: a) la finalità della disposizione (indennitaria vs. ordinaria sanatoria); b) l'eventuale disciplina speciale che estende esplicitamente il rimborso ai percipienti; c) possibili limiti pratici legati alle risorse stanziate o alle modalità esecutive.
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