Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/04/2020 n. 7846 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP favorevole al notaio F.G., sostenendo che la quietanza di pagamento della residua parte del prezzo, rilasciata nel successivo atto pubblico di riconoscimento di avveramento della condizione sospensiva (12.7.2011), doveva essere considerata atto distinto rispetto al preliminare (3.11.2010) e all'atto pubblico di compravendita sottoposto a condizione sospensiva (29.4.2011) e pertanto soggetta a imposta di registro con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. L'Agenzia deduceva inoltre che l'esonero previsto dall'art. 21, comma 3, del medesimo D.P.R. si applica solo quando la quietanza è rilasciata contestualmente nell'atto che documenta l'obbligazione cui la quietanza si riferisce, cosa che non si era verificata nel caso di specie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente (notaio F.G.). La Corte ha ritenuto che la quietanza contenuta nell'atto del 12.7.2011 costituisse atto distinto rispetto ai precedenti e che, non essendo stata resa contestualmente all'atto che documentava l'obbligazione originaria, non potesse beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 21, comma 3, del D.P.R. 131/1986; conseguentemente è dovuta la tassazione allo 0,50% sul residuo prezzo corrisposto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3

    non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonchè le quietanze rilasciate nello stesso atto che contenga le disposizioni cui si riferiscono

    La Corte interpreta questa norma nel senso che l'esenzione dall'imposta vale solo se la quietanza è resa nello stesso atto che documenta l'obbligazione; se la quietanza è in un atto separato, l'esenzione non opera.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, Tariffa, parte prima

    applicazione dell'aliquota dello 0,50% sulle cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze...

    La Tariffa prevede la tassazione allo 0,50% per le quietanze considerate atti autonomi; la Corte ha applicato questa aliquota al residuo prezzo documentato nella quietanza separata.

  • L. n. 1089 del 1939, artt. 2 e 3

    Richiamata per indicare che l'immobile era soggetto al vincolo di tutela (beni culturali), elemento fattuale rilevante nella vicenda contrattuale ma non decisivo ai fini dell'imposta di registro sulla quietanza.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 60

    Richiamato in relazione al diritto di prelazione (o procedimento di tutela) che costituiva la condizione sospensiva dell'atto di compravendita; utile per descrivere la natura della condizione che era stata apposta all'atto ma non incisivo sull'applicazione dell'esenzione fiscale per quietanze.

Massime di principio

  • La quietanza di pagamento beneficia dell'esonero dall'imposta di registro solo se è rilasciata nello stesso atto che documenta l'obbligazione cui si riferisce; una quietanza resa in un atto successivo costituisce atto autonomo e dunque è soggetta a tassazione (aliquota 0,50% secondo la Tariffa).
  • Quando un'operazione è articolata in più atti (preliminare, atto condizionato, atto di riconoscimento/quietanza) occorre valutare la contemporaneità e la connessione formale tra la quietanza e l'atto che documenta l'obbligazione per determinare l'imposizione fiscale.
  • Il contribuente ha l'onere di produrre/documentare la quietanza contestualmente all'atto che si vuole far valere per ottenere l'esenzione; in mancanza l'Amministrazione può richiedere la tassazione sulla somma oggetto della quietanza.
  • Per evitare rischi fiscali, in operazioni complesse è preferibile che il pagamento e la relativa quietanza siano inseriti e documentati nello stesso atto pubblico che trasferisce l'obbligazione o che il notaio espliciti e colleghi formalmente la quietanza all'obbligazione originaria.
  • La qualificazione dell'atto (se autonomo o parte integrante di un altro contratto) rileva ai fini dell'imposizione: atti successivi, pur riferibili alla stessa transazione, possono essere considerati autonomi se contengono autonome manifestazioni negoziali o documentano il pagamento separatamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.