Sentenza n. 9334/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 14 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull’istanza presentata il 14 agosto 2024 per l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, con nota del 15 maggio 2026, la Questura di Roma ha comunicato di avere rilasciato il provvedimento richiesto, facendo venire meno l’interesse del ricorrente alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia. È stata inoltre liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 826,50, oltre spese generali, IVA e CPA, secondo quanto indicato in sentenza.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oggetto dell’istanza di aggiornamento.
È richiamato per l’avviso alle parti della possibile sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità.
art. 4, comma 9, D.M. cit.
È richiamato ai fini della riduzione dei compensi professionali per la definizione del giudizio con pronuncia in rito.
È richiamato ai fini dell’ulteriore riduzione degli onorari liquidati al difensore.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto dal ricorrente.
- Quando emerge nel corso del giudizio una possibile causa di improcedibilità derivante dall’adozione sopravvenuta del provvedimento amministrativo, il giudice deve darne avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La definizione del giudizio con una pronuncia in rito può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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