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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35443/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Gambia impugnava davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo di avere proposto domanda di protezione internazionale e di avere poi impugnato il diniego della commissione territoriale; sosteneva quindi che la pendenza del ricorso giurisdizionale contro il diniego dovesse sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo e impedire l'espulsione. Con unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, nonché degli artt. 13, comma 7, e 2, commi 6 e 7, T.U.I., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere irrilevante la domanda di protezione ai fini della legittimità dell'espulsione e nel negare l'effetto sospensivo, nonostante la pendenza del giudizio avverso il diniego di protezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il diritto del richiedente a permanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di protezione opera entro le procedure previste dalla legge e non può essere utilizzato in modo elusivo o abusivo. Ha quindi condiviso la valutazione del Giudice di pace, il quale aveva accertato che il diniego della commissione territoriale era stato notificato regolarmente tre anni prima della proposizione del ricorso giurisdizionale; da ciò correttamente aveva desunto che l'impugnazione tardiva non consentiva di invocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo per paralizzare il decreto di espulsione. Il ricorso è stato pertanto respinto; le amministrazioni intimate si erano costituite solo per eventuale partecipazione all'udienza, non celebrata, e non è stata effettuata statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ex art. 360, comma 1, n. 3

    viene indicato come parametro del motivo di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    riconosce il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, nei limiti della procedura di legge.

  • art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008

    la proposizione del ricorso avverso la decisione della commissione territoriale determina sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ma solo nel rispetto dei presupposti e dei termini di legge.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    la sospensione viene meno solo se il ricorso giurisdizionale è rigettato con decreto, anche non definitivo.

  • art. 13, comma 7, T.U.I.

    richiamato insieme alla disciplina dell'espulsione amministrativa come modificata dal d.l. 89/2011.

  • art. 2, commi 6 e 7, T.U.I.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'incidenza della domanda di protezione sulla legittimità dell'espulsione.

  • d.lgs. 25/2008

    disciplina la procedura di protezione internazionale e i suoi effetti sospensivi.

  • d.l. 89/2011

    ha dato attuazione alla direttiva 2008/115/CE apportando modifiche all'art. 13 T.U.I. in tema di espulsione amministrativa.

  • direttiva 2008/115/CE

    è finalizzata a garantire il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari e la sicurezza pubblica, senza che tali finalità possano essere aggirate da condotte elusive.

  • direttiva 2013/32/UE, art. 9

    riconosce il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda ai fini della procedura di primo grado.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

    richiamato per affermare che il procedimento è esente da tassa o imposta.

Massime di principio

  • Il diritto del richiedente protezione internazionale a permanere sul territorio nazionale durante l'esame della domanda non costituisce un titolo assoluto e deve essere esercitato nel rispetto delle scansioni procedurali e dei termini di impugnazione previsti dalla legge.
  • L'effetto sospensivo collegato al ricorso avverso il diniego di protezione presuppone un'impugnazione tempestiva; un ricorso proposto oltre il termine legale non può essere invocato per paralizzare un provvedimento di espulsione.
  • La disciplina interna dell'espulsione amministrativa va interpretata in coerenza con la normativa eurounitaria sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, la cui finalità di tutela dell'ordine pubblico non può essere frustrata da iniziative processuali elusive.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la rituale e risalente notificazione del diniego di protezione e tale accertamento non viene specificamente censurato, la conclusione circa l'inefficacia dell'effetto sospensivo è insindacabile in cassazione nei limiti del motivo proposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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