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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di ICI-IMU per gli anni 2009-2013 relative a un capannone di cui i contribuenti erano comproprietari. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti ritenendo che la rettifica della rendita catastale da una categoria con rendita a una categoria priva di rendita dovesse operare retroattivamente, perché l’errore nella classificazione non era imputabile ai contribuenti ma all’Ufficio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 5 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la variazione catastale fosse stata richiesta dai contribuenti tramite DOCFA e che quindi l’errore fosse a loro imputabile, con conseguente assenza di efficacia retroattiva della rettifica; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando l’omessa valutazione della prova e di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la rendita iniziale fosse stata attribuita dal catasto e non invece richiesta dalla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Comune, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Tale accertamento, essendo frutto di una valutazione delle risultanze documentali e non di una svista percettiva, è insindacabile in cassazione nei limiti invocati. Confermato quindi il principio secondo cui, se l’errore nella rendita catastale è imputabile all’Ufficio, la rettifica ha effetto retroattivo e legittima il rimborso dell’imposta indebitamente versata. Le eccezioni preliminari dei controricorrenti su improcedibilità e difetto di contraddittorio sono state superate per ragioni di economia processuale. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come parametro di diritto, ma la Corte non vi ravvisa la violazione prospettata, perché la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione fattuale della responsabilità dell’errore catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre la violazione di legge, ma la doglianza è stata riqualificata come richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    invocato per omessa valutazione di prova e fatto decisivo, ma la Corte ha escluso la sindacabilità della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    la loro violazione è stata esclusa perché il ricorrente contestava in sostanza l’apprezzamento delle prove e non un vero vizio di ultrapetizione o di mancata considerazione di prove legali.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato dai controricorrenti nelle eccezioni di improcedibilità relative al deposito telematico e alle attestazioni di conformità; la Corte non ha esaminato tali eccezioni perché assorbite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792

    richiamata per il principio secondo cui una valutazione probatoria del giudice di merito non è censurabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né come vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei limiti dell’errore percettivo o revocatorio.

  • Cass. 26 ottobre 2021, n. 30090

    richiamata per affermare che, in presenza di una causa di inammissibilità evidente o di ricorso prima facie infondato, il giudizio può essere definito senza integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non evocati.

Massime di principio

  • In tema di variazione della rendita catastale, la rettifica ha efficacia retroattiva quando corregge un errore imputabile all’Ufficio; al contrario, se l’errore è ascrivibile al contribuente, la nuova rendita opera solo dal momento della notifica.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le mentite spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la decisione impugnata sia fondata su un apprezzamento delle prove e non su un errore percettivo evidente.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia realmente attribuito efficacia di prova a elementi non allegati o abbia disatteso una prova legale; non è invece uno strumento per contestare il merito della valutazione delle prove.
  • Quando il ricorso sia manifestamente inammissibile o prima facie infondato, può essere deciso immediatamente senza previa integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti pretermessi, in nome della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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